Eidg. Departement des Innern (EDI)
Ingegneria genetica: modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari
(ots)In data odierna, il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr) per adattarla alle esigenze della legge sull'ingegneria genetica. La modifica, che entrerà in vigore il 1° marzo 2005, sancisce l'obbligo d'informazione per la diffusione, la lavorazione e la messa in commercio di organismi modificati geneticamente (OMG). Diverrà obbligatoria anche la separazione del flusso delle merci nel settore alimentare in OMG e organismi tradizionali. Vi sono novità anche riguardo alle disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari e degli additivi ottenuti con OMG. In futuro, infatti, i prodotti OMG saranno soggetti all'obbligo di caratterizzazione anche se separati da tali organismi e depurati (per esempio olio di soia). Con la nuova normativa, il valore soglia per la caratterizzazione di tracce di OMG passa dall'1% allo 0,9%. Per quanto concerne le tracce di OMG non autorizzati, nuova è la possibilità di tollerarne la presenza. Il periodo transitorio per l'attuazione di queste prescrizioni si conclude il 28 febbraio 2006.
La base di queste modifiche è costituita dalla legge sull'ingegneria genetica (LIG), in vigore dal 1° gennaio 2004, la quale stabilisce l'obbligo d'informare gli acquirenti di organismi geneticamente modificati (OMG) e di separare il flusso delle merci, per evitare contaminazioni. Con la sua introduzione nella LIG, l'obbligo di caratterizzare i prodotti ottenuti da OMG, disciplinato dal 1995 a livello di ordinanza (ODerr), ottiene una base legale esplicita. Oltre alla protezione dall'inganno, questa disposizione garantisce anche la libera scelta dei consumatori.
La diffusione e l'introduzione di OMG lungo la catena alimentare va documentata. Obiettivo di tale documentazione, da conservare per cinque anni, è di consentire la tracciabilità delle merci. Questa norma si riallaccia alle disposizioni sulla tracciabilità vigenti in seno alla Comunità europea (CE).
Chiunque utilizzi OMG, deve provvedere a separare il flusso delle merci, per evitare che organismi modificati geneticamente si mescolino in modo indesiderato con prodotti ottenuti mediante metodi tradizionali. La separazione del flusso delle merci va assicurata mediante un sistema di garanzia della qualità, già rivelatosi appropriato in altri ambiti relativi alla sicurezza delle derrate alimentari.
Dal 1999, è possibile rinunciare alla menzione obbligatoria qualora prodotti di fabbricazione tradizionale contengano tracce di OMG pari o inferiori ad un valore soglia dell'1%. Con la revisione della ODerr, tale valore sarà fissato allo 0,9%. Dovrà inoltre essere provato che le tracce sono giunte nel prodotto involontariamente. E' invece abrogata la deroga all'obbligo di caratterizzazione per i prodotti ottenuti da OMG depurati. Ciò significa per esempio che, in futuro, l'olio di soia ottenuto da germi di soia modificati geneticamente dovrà essere etichettato come tale. Queste modifiche corrispondono alle nuove disposizioni della CE. La menzione "ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica" viene mantenuta.
Gli OMG non autorizzati secondo la procedura ordinaria, ma presenti come tracce introdotte involontariamente, possono essere tollerate se, sulla base di una valutazione dell'UFSP, non mettono in pericolo la salute dell'essere umano. Anche questa modifica coincide con il disciplinamento vigente nella CE.
La modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari entrerà in vigore il 1° marzo 2005; è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 28 febbraio 2006, allo scopo di garantire la corretta attuazione delle nuove disposizioni.
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