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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

Modifiche in vista per la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati Il Consiglio federale invia in consultazione l'avamprogetto di revisione redatto dall'apposita commissione peritale

Berna (ots)

19.12.2002. La legge federale concernente l'aiuto
alle vittime di reati (LAV), entrata in vigore dieci anni or sono, 
ha dato buoni risultati, fornendo in molti casi un aiuto efficace. 
Sotto diversi aspetti, la LAV ha tuttavia palesato carenze che ne 
hanno reso auspicabile la revisione. Mercoledì il Consiglio federale 
ha perciò inviato in consultazione l'avamprogetto relativo, redatto 
da un'apposita commissione peritale. La procedura di consultazione 
si concluderà il 10 aprile 2003.
Benché concepito quale revisione totale, l'avamprogetto si ispira 
ampiamente al diritto vigente, apportando le modifiche necessarie in 
numerosi ambiti. Le principali innovazioni dell'avamprogetto 
riguardano l'istituto della riparazione morale, la cui abolizione 
era stata proposta da vari Cantoni. La commissione peritale, 
presieduta dall'ex consigliere di Stato neocastellano Jean Guinand, 
propone di mantenerla, in quanto rispondente all'esigenza di 
riconoscimento sociale della vittima, ma stabilisce nel contempo un 
tetto massimo, definito in funzione del guadagno annuo assicurato ai 
sensi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Alle 
vittime e ai loro congiunti possono dunque essere versati, 
rispettivamente, al massimo 2/3 e 1/3 di detto importo (attualmente, 
ciò equivale a 71'200 franchi per le prime e a 35'600 franchi per i 
secondi).
Per arginare i costi (basti pensare che l'anno scorso i Cantoni 
hanno speso complessivamente circa 8 milioni di franchi in 
riparazioni morali), i periti propongono inoltre di porre condizioni 
più restrittive in materia. Il diritto alla riparazione va dunque 
riconosciuto soltanto se il reato ha cagionato un grave pregiudizio 
alla vittima, condizionandone per un periodo rilevante la capacità 
lavorativa, le attività extra professionali o i rapporti 
interpersonali. La riparazione morale può inoltre essere ridotta o 
esclusa se la vittima ha contribuito a creare o ad aggravare il 
pregiudizio (ad es. esponendosi a un rischio).
Proroga dei termini Il termine utile entro il quale inoltrare la 
domanda di indennizzo o di riparazione morale viene portato da due a 
cinque anni. È inoltre previsto un termine più lungo per i fanciulli 
vittime di reati sessuali o di altri reati gravi.
Aiuto alle vittime di un reato commesso all'estero L'avamprogetto 
disciplina anche condizioni e portata dell'aiuto alle vittime di 
reati commessi all'estero. La commissione peritale è dell'avviso che 
i consultori debbano prestare aiuto anche alle persone che sono 
vittima di un reato in occasione di un viaggio all'estero. In 
materia di indennizzo e di riparazione morale, la commissione 
propone poi due varianti: l'una esclude il versamento di tali 
prestazioni pecuniarie, l'altra lo subordina alla condizione che, al 
momento del reato, la vittima fosse domiciliata in Svizzera da 
almeno cinque anni.
Contributi federali controversi Un'ampia maggioranza della 
commissione ritiene che la Confederazione dovrebbe stanziare 
maggiori risorse finanziarie a favore dell'aiuto alle vittime. A tal 
fine, propone che la Confederazione versi ai Cantoni delle 
indennità, a compensazione dell'aiuto fornito dai consultori 
cantonali e delle spese sostenute dai Cantoni per gli indennizzi e 
le riparazioni morali, prevedendo nondimeno che l'importo di tali 
indennità non superi il 35 per cento delle spese cantonali. Nella 
lettera d'accompagnamento indirizzata ai partecipanti alla 
consultazione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia 
(DFGP) rileva tuttavia come tali indennità siano in contrasto con 
l'impostazione della nuova perequazione finanziaria, con la quale si 
intende svincolare da utilizzi specifici il finanziamento federale a 
favore dei Cantoni.
La revisione della LAV concerne soltanto due dei tre pilastri su cui 
poggia l'aiuto alle vittime, vale a dire la consulenza a favore 
degli interessati, da un lato, e l'indennizzo e la riparazione 
morale dall'altro. Il terzo pilastro, la protezione della vittima 
nel procedimento penale, è stato analizzato dal rapporto intermedio 
inviato in consultazione lo scorso anno unitamente all'avamprogetto 
di Codice di procedura penale svizzero. La commissione peritale 
propone di traslare nel Codice di procedura penale le norme speciali 
a tutela della vittima, rinunciando a disciplinare tale questione 
all'interno della LAV.
Altre informazioni:
Jean Guinand, presidente della commissione peritale ed ex 
consigliere di Stato, tel. 032 / 731 16 53
Luzius Mader, vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia,
tel. 031 / 322 41 02

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