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Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)

BAKOM: Pubblicità per bevande alcoliche nella finestra pubblicitaria svizzera di SAT.1

Bienne (ots)

L'autorità di sorveglianza tedesca di SAT.1 ha
rilevato nella finestra pubblicitaria svizzera di SAT.1 una 
violazione del divieto di pubblicità per bevande alcoliche vigente 
in Svizzera. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) può 
intervenire soltanto nei confronti delle emittenti svizzere; per 
tale ragione, ha invitato l'autorità di sorveglianza tedesca a 
verificare se SAT. 1 ha violato la normativa concernente la 
pubblicità televisiva in Svizzera. Con questa decisione, si 
garantisce una parità di trattamento tra l'emittente svizzera e una 
finestra pubblicitaria svizzera mandata in onda dall'estero.
Nel novembre e nel dicembre del 2001, le emittenti televisive 
svizzere TV3, Viva-Swizz e Star TV come pure la finestra 
pubblicitaria svizzera di SAT.1 hanno mandato in onda un messaggio 
pubblicitario per la regione sciistica di Flims/Laax/Falera. Il 
messaggio mostra come impiegati di diversi bar della regione si 
preparano alla stagione invernale e ordinano bevande alcoliche. 
L'UFCOM ha inflitto un'ammenda a TV3, Viva-Swizz e StarTV per aver 
violato il divieto di pubblicità per bevande alcoliche. Contro 
SAT.1, l'UFCOM non ha potuto aprire alcuna inchiesta poiché la 
finestra pubblicitaria svizzera di SAT.1 opera su licenza 
dell'istanza tedesca Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
(LPR) Renania-Palatinato ed è posta sotto la sorveglianza della 
stessa.
Conformemente alla Convenzione europea sulla televisione 
transfrontaliera, l'UFCOM ha provveduto a informare l'organo tedesco 
di sorveglianza competente in materia, invitandolo a verificare le 
misure idonee da adottare contro SAT.1. La LPR ha così aperto un 
procedimento contro SAT.1. In virtù delle disposizioni vigenti in 
Svizzera in materia pubblicitaria, la predetta istanza ha rilevato 
una violazione del divieto di pubblicità per bevande alcoliche. In 
questo modo è stata garantita la parità di trattamento tra 
l'emittente svizzera e la finestra pubblicitaria svizzera.
La Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera 
stabilisce 
che la pubblicità che si rivolge esplicitamente e con una certa 
frequenza agli spettatori al di fuori della parte contrattuale 
emittente deve imperativamente rispettare le prescrizioni 
concernenti la pubblicità televisiva del Paese in cui la pubblicità 
è mandata in onda. Tale disposizione si prefigge di evitare la 
distorsione della concorrenza e la destabilizzazione del sistema 
televisivo nel Paese di destinazione.
Ufficio federale delle comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni:
Samuel Mumenthaler 
Sorveglianza RTV 
+41 32 327 59 46

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