Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
BAKOM: Pubblicità per bevande alcoliche nella finestra pubblicitaria svizzera di SAT.1
Bienne (ots)
L'autorità di sorveglianza tedesca di SAT.1 ha rilevato nella finestra pubblicitaria svizzera di SAT.1 una violazione del divieto di pubblicità per bevande alcoliche vigente in Svizzera. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) può intervenire soltanto nei confronti delle emittenti svizzere; per tale ragione, ha invitato l'autorità di sorveglianza tedesca a verificare se SAT. 1 ha violato la normativa concernente la pubblicità televisiva in Svizzera. Con questa decisione, si garantisce una parità di trattamento tra l'emittente svizzera e una finestra pubblicitaria svizzera mandata in onda dall'estero.
Nel novembre e nel dicembre del 2001, le emittenti televisive svizzere TV3, Viva-Swizz e Star TV come pure la finestra pubblicitaria svizzera di SAT.1 hanno mandato in onda un messaggio pubblicitario per la regione sciistica di Flims/Laax/Falera. Il messaggio mostra come impiegati di diversi bar della regione si preparano alla stagione invernale e ordinano bevande alcoliche. L'UFCOM ha inflitto un'ammenda a TV3, Viva-Swizz e StarTV per aver violato il divieto di pubblicità per bevande alcoliche. Contro SAT.1, l'UFCOM non ha potuto aprire alcuna inchiesta poiché la finestra pubblicitaria svizzera di SAT.1 opera su licenza dell'istanza tedesca Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) Renania-Palatinato ed è posta sotto la sorveglianza della stessa.
Conformemente alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, l'UFCOM ha provveduto a informare l'organo tedesco di sorveglianza competente in materia, invitandolo a verificare le misure idonee da adottare contro SAT.1. La LPR ha così aperto un procedimento contro SAT.1. In virtù delle disposizioni vigenti in Svizzera in materia pubblicitaria, la predetta istanza ha rilevato una violazione del divieto di pubblicità per bevande alcoliche. In questo modo è stata garantita la parità di trattamento tra l'emittente svizzera e la finestra pubblicitaria svizzera.
La Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera stabilisce che la pubblicità che si rivolge esplicitamente e con una certa frequenza agli spettatori al di fuori della parte contrattuale emittente deve imperativamente rispettare le prescrizioni concernenti la pubblicità televisiva del Paese in cui la pubblicità è mandata in onda. Tale disposizione si prefigge di evitare la distorsione della concorrenza e la destabilizzazione del sistema televisivo nel Paese di destinazione.
Ufficio federale delle comunicazioni Servizio stampa
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Samuel Mumenthaler Sorveglianza RTV +41 32 327 59 46