Eidg. Finanz Departement (EFD)
EFD: Previdenza professionale per il personale federale: assegnazione delle parti di salario per i due piani di previdenza
Berna (ots)
18 dic 2002 (DFF) In data odierna, il Consiglio federale ha approvato un'ulteriore ordinanza sulla previdenza professionale del personale federale che disciplina l'assegnazione dello stipendio al piano di base (primato delle prestazioni) e l'assegnazione delle indennità relative allo stipendio al piano complementare (primato dei contributi). Tale ordinanza si aggiunge alla serie di atti normativi che costituiscono le condizioni quadro di una moderna previdenza professionale per il personale federale.
La carriera professionale si evolve sempre più raramente in modo lineare. Gli sviluppi sociali, politici ed economici hanno fatto in modo che, sia per le donne sia per gli uomini, l'attività professionale in rapporto alla responsabilità in seno alla famiglia e alla società assuma un ruolo differente a seconda delle fasi della vita. Per tener conto di queste esigenze individuali, le condizioni di lavoro, e dunque anche la previdenza professionale, devono essere sufficientemente flessibili.
Con l'"ordinanza sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA" (OAIP) approvata in data odierna si crea un'ulteriore condizione quadro giuridica per rendere flessibile la previdenza professionale del personale federale. In questo modo, nemmeno dal punto di vista giuridico vi sono più ostacoli al passaggio degli impiegati della Confederazione dalla CPC a PUBLICA.
Quali sono le novità previste dall'OAIP?
In futuro, gli stipendi degli impiegati saranno assicurati secondo il primato delle prestazioni in un piano di base e secondo il primato dei contributi in un piano complementare (finora si applicava solo il primato delle prestazioni). L'ordinanza stabilisce in quale piano di previdenza lo stipendio e le indennità relative allo stipendio devono essere assicurati. Nel piano di base gli stipendi sono assicurati secondo il primato delle prestazioni fino ad un massimo di 177'240 franchi. Lo stipendio che oltrepassa questo importo, le indennità e i premi nonché il personale con il quale è stata convenuta una limitazione temporale dell'impiego o con impiego irregolare sono assicurati nel piano complementare secondo il primato dei contributi.
Come finora, le prestazioni del datore di lavoro versate in qualità di indennità o di spese non sono prese in considerazione nella previdenza professionale.
Inoltre l'ordinanza stabilisce la responsabilità delle unità organizzative e della Cassa pensioni PUBLICA per la completezza e l'esattezza dei dati scambiati tra di loro.
L'ordinanza OAIP entra in vigore il 1° giugno 2003.
Informazioni: David Gerber, Ufficio federale del personale, tel. 031 323 93 65
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