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Eidg. Finanz Departement (EFD)

EFD: PUBLICA sarà definitivamente operativa il 1° giugno 2003 - la Confederazione si assume un disavanzo di 12 miliardi

Berna (ots)

09 mag 2003 (DFF) Il passaggio (la migrazione) dalla
Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al nuovo istituto di 
previdenza PUBLICA avverrà definitivamente il 1° giugno 2003. Questo 
è quanto ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta odierna 
riconoscendo in tal modo il disavanzo di circa 12 miliardi, ivi 
comprese perdite sugli investimenti di circa 5 miliardi, come debito 
da estinguere al più tardi entro otto anni. Il Consiglio federale ha 
tuttavia incaricato il DFF di appurare se la Confederazione potrà 
partecipare agli eventuali utili che PUBLICA conseguirà in borsa.
Tenuto conto delle conseguenze politico-finanziarie, il Dipartimento 
federale delle finanze (DFF) ha esaminato in modo approfondito se 
fosse necessario differire la data per la migrazione dalla CPC a 
PUBLICA. Dopo aver valutato tutti i pro e i contro, esso ha deciso 
di confermare la data del 1° giugno 2003. Con il decreto odierno del 
Consiglio federale, il passaggio dalla CPC a PUBLICA avverrà 
definitivamente il 1° giugno 2003 e il Consiglio federale ha 
riconosciuto, in base alla vigente legge sulla CPC, il disavanzo di 
circa 12 miliardi, ivi comprese perdite sugli investimenti di circa 
5 miliardi, come debito da estinguere al più tardi entro otto anni.
Alla luce di quanto detto in precedenza, il DFF ha sottoposto al 
Consiglio federale delle opzioni operative, affinché gli assicurati 
della Confederazione possano condividere in modo adeguato le perdite 
in borsa. Si tiene conto così anche del parere della Delegazione 
delle finanze, secondo cui è giunto il momento di adottare misure 
urgenti. Il Consiglio federale, a tutt'oggi, non ha ancora preso una 
decisione definitiva, ma ha incaricato il DFF di esaminare 
approfonditamente, in collaborazione con PUBLICA e con la 
Commissione della Cassa, gli effetti di tali opzioni operative.
In forse la compensazione garantita del rincaro
Le opzioni operative non solo prevedono che la Confederazione possa 
partecipare agli eventuali utili che PUBLICA conseguirà in borsa, ma 
sono anche volte a consentire l'adeguamento o la soppressione della 
garanzia sancita dalla legge in materia di riserve di fluttuazione. 
La modifica o la soppressione della garanzia, prevista dalla legge 
per compensare il rincaro delle pensioni, dovrebbe costituire 
un‘ulteriore misura di sgravio. L'adeguamento delle basi tecniche di 
PUBLICA dovrebbe permettere di tenere conto della tendenza attuale 
al pensionamento anticipato.
Il Consiglio federale ha incaricato il DFF di analizzare 
accuratamente le opzioni proposte in merito alla loro fattibilità 
sul piano giuridico, finanziario e su quello della politica del 
personale e di avviare una revisione della legge sulla CPC. Agli 
adeguamenti della legge e ai rispettivi atti legislativi 
d'esecuzione dovrebbe essere data attuazione nel corso del 2004.
Dalla CPC a PUBLICA
La Cassa federale d'assicurazione (CFA) in qualità di unità 
amministrativa giuridicamente dipendente gestiva, in seno al 
Dipartimento federale delle finanze (DFF), la Cassa pensioni della 
Confederazione. Nel 2000, il Parlamento ha approvato la legge 
federale sulla Cassa Pensioni della Confederazione, che rende 
autonoma la CPC nella forma di un istituto di diritto pubblico della 
Confederazione, dotato di personalità giuridica e con la 
designazione "PUBLICA”.
Il 2001 era stato considerato un anno favorevole per l'inizio della 
gestione autonoma degli investimenti immobiliari da parte di 
PUBLICA, per cui il 1° marzo 2001 entrava in vigore la legge sulla 
CPC. PUBLICA poteva dunque effettuare autonomamente gli investimenti 
immobiliari. L'esecuzione delle attività di previdenza professionale 
era rimasta ancora alla CPC.
Dopo che saranno conclusi i lavori preparatori legati agli aspetti 
giuridici, tecnici e amministrativi della migrazione dalla CPC a 
PUBLICA, si potrà effettuare per il 1° giugno 2003 il trasferimento 
a PUBLICA degli assicurati e del capitale di copertura. Dalla 
suddetta data, PUBLICA sarà considerata costituita ai sensi della 
legge sulla CPC e la sola competente per l'esecuzione delle attività 
di previdenza professionale.
Informazioni: Peter Grütter, Dipartimento federale delle finanze, 
Tel.: 031 322 60 19
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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