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Eidg. Finanz Departement (EFD)

Modifiche dell'ordinanza in vista dell'operatività di PUBLICA

Berna (ots)

14 mag 2003 (DFF) Il 25 aprile 2001 il Consiglio
federale ha approvato le due ordinanze concernenti l'assicurazione 
nel piano di base nonché nel piano complementare della Cassa 
pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA). I lavori in vista 
del trasferimento degli assicurati a PUBLICA per il 1° giugno 2003 
hanno evidenziato che alcune disposizioni necessitano di aggiunte, 
correzioni o precisazioni ancora prima del passaggio. In tal modo 
dovrebbero diminuire eventuali problemi di interpretazione e di 
applicazione. Dopo aver sentito la commissione della cassa PUBLICA, 
il Consiglio federale ha in data odierna approvato le modifiche.
Una parte consistente della revisione concerne la precisazione delle 
disposizioni transitorie nell'ambito dei beneficiari delle pensioni 
che devono essere trasferiti a PUBLICA. L'ordinanza concernente 
l'assicurazione nel piano di base è stata inoltre completata nel 
senso che il capitale di copertura mancante per le donne della 
generazione d'entrata* che fanno valere la loro garanzia deve ora 
essere sopportato dal datore di lavoro e accreditato a PUBLICA. 
Finora, la Confederazione quale titolare dell'istituto di 
previdenza, sopportava questi costi, che dopo la migrazione non 
possono tuttavia più essere sostenuti da PUBLICA. La Confederazione 
sarà d'ora in poi unicamente responsabile per il capitale di 
copertura degli assicurati di cui è anche datore di lavoro.
* Le donne affiliate della generazione d'entrata, che il 31 dicembre 
1987 erano membri della Cassa federale d’assicurazione e avevano più 
di 20 anni, ma non avevano ancora raggiunto l'età di 65 anni, 
possono esigere fino al 31 dicembre 2007 la pensione massima già a 
60 anni compiuti o dopo 35 anni di contribuzione, incluso il 
supplemento fisso. Inoltre gli anni di assicurazione da loro 
riscattati prima del 1° gennaio 1973 sono considerati anni di 
contribuzione. Ciò significa che in questo caso le donne della 
generazione d’entrata possono andare in pensione, a seconda dell’età 
e dell’inizio dell’assicurazione, già a 55 anni con una pensione 
massima e un supplemento fisso.
Informazioni: 
Peter Düggeli, PUBLICA, tel: 031 323 41 91; 
Geiser Corinne, PUBLICA, tel: 031 323 41 54
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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