Eidg. Finanz Departement (EFD)
Messaggio concernente la legge sull'aiuto monetario internazionale
Berna (ots)
21 mag 2003 (DFF) Il Consiglio federale ha approvato in data odierna il messaggio concernente la legge federale sull'aiuto monetario internazionale. L'obiettivo principale del progetto è di istituire una base legale chiara che disciplini tutti gli impegni finanziari che la Svizzera si assume nel quadro della cooperazione monetaria internazionale.
Essendo un Paese con un'economia nazionale aperta e orientata all'esportazione e avendo una piazza finanziaria strettamente connessa con l'estero, la Svizzera deve poter contare su un sistema finanziario e monetario internazionale stabile. Con la partecipazione a provvedimenti in materia di aiuti monetari coordinati a livello internazionale, la Svizzera si assume la propria responsabilità e contribuisce alla stabilità del sistema. Nella prassi, l'aiuto monetario della Confederazione può essere suddiviso in tre categorie principali. In primo luogo, la Svizzera partecipa ad aiuti finanziari volti a rimuovere perturbazioni gravi che potrebbero pregiudicare le relazioni finanziarie e monetarie internazionali, come fu il caso alla fine del 1998, quando la Svizzera partecipò a un pacchetto di aiuti per il Brasile, stanziando un credito di oltre 345 milioni di franchi. In secondo luogo, la Svizzera sostiene il Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale (FMI) per il finanziamento di crediti a tassi d'interesse agevolati a Paesi a basso reddito, ad esempio attraverso contributi allo sportello per la riduzione della povertà e a favore della crescita. Infine, la Confederazione accorda crediti a Paesi con cui collabora in modo particolarmente intenso (ad es. membri del gruppo di voto svizzero in seno al FMI e alla Banca mondiale). Alla fine del 2000, ad esempio, grazie a un credito transitorio di 110 milioni di franchi, la Svizzera ha reso possibile l'adesione della Repubblica federale di Jugoslavia al FMI e al gruppo di voto svizzero.
Il Consiglio federale intende fondare queste tre categorie di aiuto monetario su una base legale unificata. La vigente regolamentazione, il decreto federale del 20 marzo 1975 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali, prevede la collaborazione a provvedimenti internazionali di sostegno in favore di altre monete soltanto in caso di perturbazioni gravi. Per le altre due categorie di provvedimenti ci si è dovuti finora basare in parte direttamente sull'articolo 54 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri.
Il messaggio è ora trasmesso alle Camere federali. L'entrata in vigore della legge è prevista non prima del mese di giugno del 2004.
Informazioni: Giorgio Dhima, Sezione FMI e finanziamenti internazionali, tel. 031 322 60 48
Dipartimento federale delle finanze DFF Comunicazione CH-3003 Berna http://www.dff.admin.ch