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Eidg. Finanz Departement (EFD)

EFD: Il segreto bancario non deve coprire gli atti criminali

Berna (ots)

11 set 2003 (DFF) Anche in futuro occorre garantire
che il segreto bancario non offra protezione agli atti criminali. 
Solo in questo modo il segreto bancario potrà essere mantenuto a 
lungo termine. Questa nota posizione è stata ribadita dal Consiglio 
federale nella risposta a un'interpellanza del consigliere nazionale 
Flavio Maspoli (Lega/TI).
Con l'interpellanza del 4 marzo 2002 il consigliere nazionale Flavio 
Maspoli chiedeva informazioni concernenti le speculazioni sulla 
soppressione del segreto bancario svizzero che il Ministro italiano 
delle finanze Giulio Tremonti aveva avanzato in un'intervista 
rilasciata al quotidiano italiano "Corriere della Sera".
Nella sua risposta il Governo ha dichiarato di non essere a 
conoscenza delle informazioni che hanno dato adito alle asserzioni 
del Ministro italiano delle finanze Giulio Tremonti. Probabilmente 
le dichiarazioni di allora perseguivano, in prima linea, uno scopo 
di politica interna. Al momento dell'intervista, infatti, il decreto 
sull'amnistia fiscale emanato il 21 novembre 2001 dal Governo 
italiano aveva già dispiegato i suoi effetti. Questa misura doveva 
indurre i contribuenti italiani a rimpatriare i fondi depositati 
all'estero, e finora mai dichiarati, dietro pagamento di una tassa 
di legalizzazione del 2,5 per cento e senza altra pena a loro 
carico.
Nella stessa risposta il Consiglio federale ribadisce una volta di 
più la sua intenzione di mantenere a lungo termine il segreto 
bancario. In pari tempo pone nuovamente l'accento sul fatto che ciò 
non debba in nessun caso coprire le attività criminali. Il segreto 
bancario svizzero non è assoluto; esso può infatti essere levato nel 
quadro di un'inchiesta penale o di una procedura di assistenza 
giudiziaria. Solo una politica penale che persegua l'abuso del 
segreto bancario nei casi di attività criminali può garantire il 
mantenimento a lungo termine del segreto bancario.
Il Governo non sostiene la proposta dell'autore dell'interpellanza 
di non ratificare gli accordi fra Svizzera e Italia sull'assistenza 
giudiziaria in campo economico, finanziario, fiscale e doganale. La 
mancata ratifica dell'accordo internazionale che completa la 
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 
20 aprile 1959 ha finora avuto come unica conseguenza il fatto che 
le disposizioni di questo accordo non abbiano trovato applicazione. 
La mancata ratifica non comporta invece nessuna limitazione per 
quanto riguarda l'assistenza giudiziaria che la Svizzera fornisce 
sulla base di altre convenzioni conchiuse con l'Italia. Nel 
frattempo il Consiglio federale ha ritenuto che non vi era più 
motivo di rinviare la ratifica e, il 1° aprile 2003, ha pertanto 
ratificato il suddetto accordo internazionale aggiuntivo.
Informazioni: Lukas Schneider, Amm. fed. contribuzioni, tel. 031 324 
91 29.
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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