Eidg. Finanz Departement (EFD)
EFD: Nessun riesame del "Modello Winterthur" da parte del Consiglio federale
Berna (ots)
26 set 2003 (DFF) Il Consiglio federale respinge il postulato presentato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-N) che esige da parte dell'Esecutivo il riesame del cosiddetto "Modello Winterthur". L'approvazione di questo modello (da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS) e delle relative tariffe (da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni private, UFAP) è stata effettuata sulla base della legislazione in vigore. La non approvazione rispettivamente il ritorno sulle decisioni prese dagli Uffici federali competenti non sarebbero stati giuridicamente sostenibili. In particolare, il mantenimento di tariffe che pregiudicano la solvibilità potrebbe a lungo termine mettere in pericolo le aspettative prestazionali degli assicurati. Dato inoltre che il modello e la tariffa non sono abusivi, le compagnie di assicurazione avevano diritto alla relativa autorizzazione.
Il "Modello Winterthur" - che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha approvato fondandosi sulla situazione legale - consente alle compagnie di assicurazione di scorporare la fondazione collettiva per il secondo pilastro. Le basi tariffali del regime sovraobbligatorio e l'esigua aliquota minima di conversione rispetto a quella del regime obbligatorio sono state successivamente approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).
Le cifre alla base della decisione
Successivamente all'autorizzazione data dall'UFAS alla Winterthur di gestire una fondazione parzialmente autonoma, spettò poi all'UFAP verificare e, se del caso, approvare le basi tariffali del contratto tra la compagnia di assicurazioni Winterthur e la Fondazione collettiva Columna. Le approvazioni corrispondenti sono state rilasciate dall'UFAP il 17 e 18 giugno 2003. Le basi matematiche e demografiche sulle quali poggiano le tariffe sono parimenti applicate da otto anni da altre compagnie private di assicurazione sulla vita in Svizzera. Esse tengono conto di importanti tendenze future di aspettativa di vita e corrispondono ai criteri legali di approvazione e agli standard matematici internazionali. La riduzione dell'aliquota di conversione al 5,835 per cento per gli uomini (a 65 anni) e al 5,454 per cento per le donne (a 62 anni) concerne esclusivamente le rendite del regime sovraobbligatorio. Le nuove aliquote di conversione si basano su un interesse garantito a lungo termine del 3,5 per cento. Gli specialisti in investimento ritengono pur sempre elevata questa percentuale. Per quanto attiene al regime obbligatorio, vige immutata l'aliquota legale di conversione del 7,2 per cento. Simili riduzioni dell'aliquota di conversione sono state approvate anche nel caso della Zurigo Vita e della Ginevrina Vita, mentre altre istanze sono tuttora pendenti. Le compagnie di assicurazione hanno garantito che in caso di disdetta dei contratti gli assicurati colpiti da questa misura potranno essere riammessi alle nuove condizioni, purché lo auspichino. Si potranno così evitare situazioni di "senza-assicurazione".
Come sostiene il Consiglio federale, nella procedura di approvazione l'UFAP deve in particolare applicare l'articolo 20 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). In virtù di questa disposizione, le tariffe devono essere stabilite "entro limiti assicuranti, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d'assicurazione e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi". All'interno di questo quadro, afferma inoltre il Consiglio federale, l'assicuratore può fissare liberamente le tariffe e ha diritto allo loro approvazione, ossia nel caso specifico è l'UFAP ad essere incaricato della loro approvazione. Vi è ad esempio abuso in presenza di statistiche, calcoli e modelli matematici falsi. A prescindere dal controllo della solvibilità e degli abusi, l'UFAP non dispone di ulteriori competenze di controllo - in altri termini non può esaminare né l'adeguatezza, né gli aspetti di politica sociale. Il Consiglio federale ricorda inoltre che già nel 1976 esso aveva richiesto un esame dell'adeguatezza, successivamente respinto però dal Parlamento. Contro le decisioni dell'UFAS può essere interposto ricorso presso le istanze previste dall'UFAP, mentre contro le decisioni dell'UFAP è ammesso il ricorso presso una commissione indipendente di ricorso in materia di sorveglianza sugli assicuratori privati. In considerazione del fatto che i ricorsi contro le tariffe non hanno effetto sospensivo, le compagnie di assicurazione interessate hanno già potuto attuare le approvazioni ricevute.
Garanzia delle eccedenze
Il Consiglio federale respinge il postulato della CSS-N che esige un riesame a livello politico delle decisioni di approvazione dell'UFAS e dell'UFAP. La non approvazione, rispettivamente l'abbandono politico successivo delle approvazioni, potrebbero pregiudicare la capacità di rendimento delle istituzioni di previdenza e provocare lacune di finanziamento delle rendite legalmente acquisite oppure un sussidiamento non previsto dalla legge da parte degli assicurati attivi. Si assisterebbe a un simile sussidiamento incrociato non voluto dalla legge anche nell'ipotesi della concessione di un termine transitorio di più anni per la riduzione dell'aliquota di conversione. Il Consiglio federale è del parere che ai fini della sicurezza del sistema le autorità di vigilanza non abbiano il diritto di approvare tariffe e aliquote di conversione in contraddizione con le realtà delle aspettative di vita e dei mercati dei capitali. Il Consiglio federale rammenta inoltre che le aliquote di conversione approvate costituiscono valori minimi garantiti e che le eventuali eccedenze devono dunque andare a favore degli assicurati aventi diritto. Nel contesto della revisione della LSA si dovrà prevedere al riguardo una quota sino al 90 per cento. Secondo il Consiglio federale, un'adeguata partecipazione degli assicurati a eventuali eccedenze è altresì prevista dal modello "Winterthur"; la corretta utilizzazione delle eccedenze conseguite è sottoposta alla vigilanza dell'UFAP. Nella sua decisione il Consiglio federale ribadisce che il compito delle autorità di vigilanza è limitato alla verifica dell'applicazione della legislazione in vigore. Questo vale anche nel caso delle imminenti decisioni. I cambiamenti al sistema attuale sono se del caso oggetto di revisioni di legge.
Informazioni: Herbert Lüthy, Uff. federale delle assicurazioni private, tel. 031 322 79 28 Manfred Hüsler, Uff. federale delle assicurazioni private, tel. 031 324 93 38
Dipartimento federale delle finanze DFF Comunicazione CH-3003 Berna http://www.dff.admin.ch