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Eidg. Finanz Departement (EFD)

EFD: Nessun riesame del "Modello Winterthur" da parte del Consiglio federale

Berna (ots)

26 set 2003 (DFF) Il Consiglio federale respinge il
postulato presentato dalla Commissione della sicurezza sociale e 
della sanità (CSS-N) che esige da parte dell'Esecutivo il riesame 
del cosiddetto "Modello Winterthur". L'approvazione di questo 
modello (da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 
UFAS) e delle relative tariffe (da parte dell'Ufficio federale delle 
assicurazioni private, UFAP) è stata effettuata sulla base della 
legislazione in vigore. La non approvazione rispettivamente il 
ritorno sulle decisioni prese dagli Uffici federali competenti non 
sarebbero stati giuridicamente sostenibili. In particolare, il 
mantenimento di tariffe che pregiudicano la solvibilità potrebbe a 
lungo termine mettere in pericolo le aspettative prestazionali degli 
assicurati. Dato inoltre che il modello e la tariffa non sono 
abusivi, le compagnie di assicurazione avevano diritto alla relativa 
autorizzazione.
Il "Modello Winterthur" - che l'Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali ha approvato fondandosi sulla situazione legale - consente 
alle compagnie di assicurazione di scorporare la fondazione 
collettiva per il secondo pilastro. Le basi tariffali del regime 
sovraobbligatorio e l'esigua aliquota minima di conversione rispetto 
a quella del regime obbligatorio sono state successivamente 
approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).
Le cifre alla base della decisione
Successivamente all'autorizzazione data dall'UFAS alla Winterthur di 
gestire una fondazione parzialmente autonoma, spettò poi all'UFAP 
verificare e, se del caso, approvare le basi tariffali del contratto 
tra la compagnia di assicurazioni Winterthur e la Fondazione 
collettiva Columna. Le approvazioni corrispondenti sono state 
rilasciate dall'UFAP il 17 e 18 giugno 2003. Le basi matematiche e 
demografiche sulle quali poggiano le tariffe sono parimenti 
applicate da otto anni da altre compagnie private di assicurazione 
sulla vita in Svizzera. Esse tengono conto di importanti tendenze 
future di aspettativa di vita e corrispondono ai criteri legali di 
approvazione e agli standard matematici internazionali. La riduzione 
dell'aliquota di conversione al 5,835 per cento per gli uomini (a 65 
anni) e al 5,454 per cento per le donne (a 62 anni) concerne 
esclusivamente le rendite del regime sovraobbligatorio. Le nuove 
aliquote di conversione si basano su un interesse garantito a lungo 
termine del 3,5 per cento. Gli specialisti in investimento ritengono 
pur sempre elevata questa percentuale. Per quanto attiene al regime 
obbligatorio, vige immutata l'aliquota legale di conversione del 7,2 
per cento. Simili riduzioni dell'aliquota di conversione sono state 
approvate anche nel caso della Zurigo Vita e della Ginevrina Vita, 
mentre altre istanze sono tuttora pendenti. Le compagnie di 
assicurazione hanno garantito che in caso di disdetta dei contratti 
gli assicurati colpiti da questa misura potranno essere riammessi 
alle nuove condizioni, purché lo auspichino. Si potranno così 
evitare situazioni di "senza-assicurazione".
Come sostiene il Consiglio federale, nella procedura di approvazione 
l'UFAP deve in particolare applicare l'articolo 20 della legge sulla 
sorveglianza degli assicuratori (LSA). In virtù di questa 
disposizione, le tariffe devono essere stabilite "entro limiti 
assicuranti, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti 
d'assicurazione e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro 
gli abusi". All'interno di questo quadro, afferma inoltre il 
Consiglio federale, l'assicuratore può fissare liberamente le 
tariffe e ha diritto allo loro approvazione, ossia nel caso 
specifico è l'UFAP ad essere incaricato della loro approvazione. Vi 
è ad esempio abuso in presenza di statistiche, calcoli e modelli 
matematici falsi. A prescindere dal controllo della solvibilità e 
degli abusi, l'UFAP non dispone di ulteriori competenze di controllo 
- in altri termini non può esaminare né l'adeguatezza, né gli 
aspetti di politica sociale. Il Consiglio federale ricorda inoltre 
che già nel 1976 esso aveva richiesto un esame dell'adeguatezza, 
successivamente respinto però dal Parlamento. Contro le decisioni 
dell'UFAS può essere interposto ricorso presso le istanze previste 
dall'UFAP, mentre contro le decisioni dell'UFAP è ammesso il ricorso 
presso una commissione indipendente di ricorso in materia di 
sorveglianza sugli assicuratori privati. In considerazione del fatto 
che i ricorsi contro le tariffe non hanno effetto sospensivo, le 
compagnie di assicurazione interessate hanno già potuto attuare le 
approvazioni ricevute.
Garanzia delle eccedenze
Il Consiglio federale respinge il postulato della CSS-N che esige un 
riesame a livello politico delle decisioni di approvazione dell'UFAS 
e dell'UFAP. La non approvazione, rispettivamente l'abbandono 
politico successivo delle approvazioni, potrebbero pregiudicare la 
capacità di rendimento delle istituzioni di previdenza e provocare 
lacune di finanziamento delle rendite legalmente acquisite oppure un 
sussidiamento non previsto dalla legge da parte degli assicurati 
attivi. Si assisterebbe a un simile sussidiamento incrociato non 
voluto dalla legge anche nell'ipotesi della concessione di un 
termine transitorio di più anni per la riduzione dell'aliquota di 
conversione. Il Consiglio federale è del parere che ai fini della 
sicurezza del sistema le autorità di vigilanza non abbiano il 
diritto di approvare tariffe e aliquote di conversione in 
contraddizione con le realtà delle aspettative di vita e dei mercati 
dei capitali. Il Consiglio federale rammenta inoltre che le aliquote 
di conversione approvate costituiscono valori minimi garantiti e che 
le eventuali eccedenze devono dunque andare a favore degli 
assicurati aventi diritto. Nel contesto della revisione della LSA si 
dovrà prevedere al riguardo una quota sino al 90 per cento. Secondo 
il Consiglio federale, un'adeguata partecipazione degli assicurati a 
eventuali eccedenze è altresì prevista dal modello "Winterthur"; la 
corretta utilizzazione delle eccedenze conseguite è sottoposta alla 
vigilanza dell'UFAP. Nella sua decisione il Consiglio federale 
ribadisce che il compito delle autorità di vigilanza è limitato alla 
verifica dell'applicazione della legislazione in vigore. Questo vale 
anche nel caso delle imminenti decisioni. I cambiamenti al sistema 
attuale sono se del caso oggetto di revisioni di legge.
Informazioni: 
Herbert Lüthy, Uff. federale delle assicurazioni private, tel. 031 
322 79 28 
Manfred Hüsler, Uff. federale delle assicurazioni private, tel. 031 
324 93 38
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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