Eidg. Finanz Departement (EFD)
EFD: Casse pensioni della Confederazione e delle ex aziende federali: orientamento per la soluzione degli imminenti problemi
Berna (ots)
30 ott 2003 (DFF) Lo scorso mese di maggio il Consiglio federale ha deciso il passaggio dalla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) a PUBLICA. In considerazione delle conseguenze finanziarie per la Confederazione, il Governo ha approntato ulteriori misure che ha discusso unitamente ai problemi di finanziamento degli istituti di previdenza delle ex aziende federali. Al riguardo ha fissato il quadro per una revisione della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC) nonché adeguamenti dei piani di previdenza di PUBLICA e incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di preparare un messaggio che potrà essere trattato l'anno prossimo in Parlamento. Nel quadro della revisione della legge sulla CPC, il Consiglio federale intende fra l'altro stralciare la garanzia per la mezza compensazione del rincaro. Alla luce della situazione demografica sostiene inoltre riduzioni degli incentivi per pensionamenti anticipati volontari in seno all'Amministrazione federale. Infine, i datori di lavoro affiliati a PUBLICA e quelli usciti dalla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) dovrebbero partecipare al disavanzo della Cassa nella misura delle parti di disavanzo congelate a partire dagli anni Ottanta.
All'atto della costituzione di PUBLICA (1° giugno 2003), i datori di lavoro (Confederazione e organizzazioni affiliate) si sono impegnati ad ammortizzare il disavanzo accumulato di circa 12 miliardi di franchi (stato al 31.12. 2002) al più tardi entro otto anni. Sette miliardi sono costituiti essenzialmente da sottocoperture imputabili alla generazione d'entrata, da contributi non versati dei datori di lavoro e da perdite attuariali mentre gli altri cinque miliardi riguardano perdite sugli investimenti.
Conscio che l'assunzione delle perdite sugli investimenti tocchi indirettamente anche i contribuenti, il Consiglio federale ritiene opportuno che gli assicurati di PUBLICA - come gli assicurati delle casse private - contribuiscano a sopportare le perdite in borsa. Non si prevede comunque un aumento dei contributi a carico degli assicurati bensì una partecipazione dei datori di lavoro a possibili futuri utili: i datori di lavoro dovrebbero poter partecipare a eventuali futuri utili di borsa di PUBLICA per un ammontare massimo pari alla quota di disavanzo imputabile agli investimenti e per una durata di 15 anni. Il riflusso di questa parte di utile dovrebbe però essere possibile solo dopo la costituzione dei necessari accantonamenti legali e regolamentari. Nonostante differenti pareri il Consiglio federale ritiene ragionevole e opportuno beneficiare di una parte degli eventuali futuri utili di borsa. Ciò deve essere reso possibile attraverso un complemento di legge specifica, vale a dire della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione. La possibilità di usufruire di una parte dei redditi patrimoniali superiori alla media dovrà essere esaminata nell'ambito dell'introduzione del primato dei contributi.
Costituzione di riserve di fluttuazione
Per poter compensare in avvenire eventuali perdite di reddito sul patrimonio investito, la legge prevede sia riserve di fluttuazione sia una garanzia della Confederazione fino alla costituzione di tali riserve. Il Consiglio federale ha deciso di effettuare i pagamenti dei contributi riguardanti tale garanzia sottoforma di acconti al fine di costituire le riserve di fluttuazione. Non appena i contributi versati raggiungeranno il 10 per cento del capitale di copertura esposto nel bilancio di apertura, la garanzia della Confederazione si estinguerebbe.
Riduzione degli incentivi per il pensionamento anticipato volontario
In considerazione della situazione demografica, il Consiglio federale ritiene sensato ridurre gli incentivi ai pensionamenti anticipati in seno all'Amministrazione federale. In primo luogo intende far verificare dal lato attuariale le disposizioni sul pensionamento anticipato volontario. A seconda dell'esito di questo esame, l'età e la durata d'assicurazione dovrebbero essere elevate rispettivamente prolungate affinché i pensionamenti anticipati volontari per ragioni di età possano essere finanziariamente garantiti. Secondo il Governo un'altra possibilità per finanziare integralmente i pensionamenti anticipati risiederebbe nell'aumento dell'importo che i beneficiari di pensioni transitorie dovrebbero restituire. Nel sistema vigente la pensione transitoria è finanziata solo parzialmente attraverso contributi paritetici nonché restituzioni da parte dei beneficiari a partire dal raggiungimento dell'età AVS. Il Consiglio federale intende distanziarsi dal finanziamento paritetico (parziale) della pensione transitoria. Per la pensione transitoria - la cui riscossione è volontaria - occorre prevedere l'obbligo di restituzione integrale a carico dei beneficiari.
Compensazione del rincaro: soppressione delle garanzie nella legge sulla CPC
Il progetto che sarà sottoposto al Parlamento mira a sopprimere la garanzia del datore di lavoro di una compensazione del rincaro pari al 50 per cento così come la disposizione transitoria che garantisce ai pensionati la stessa compensazione percentuale del rincaro riservata al personale federale attivo. Questa garanzia include attualmente anche i pensionati che sono andati in quiescenza prima dell'autonomizzazione delle ex aziende federali, ma che percepiscono le loro pensioni dagli istituti di previdenza delle FFS, della Posta, di Skyguide e di Swisscom. Con la soppressione della garanzia queste aziende verrebbero finanziariamente sgravate. Tuttavia, quale misura di sostegno di politica del personale il Consiglio federale prevede - in caso di elevato rincaro o qualora il rincaro accumulato sulle rendite abbia raggiunto una determinata proporzione - di concedere ai pensionati della Confederazione una compensazione del rincaro, purché la situazione finanziaria della Confederazione e delle ex aziende federali lo permetta.
Ripartizione del disavanzo
In vista dell'approvazione del bilancio d'apertura di PUBLICA il Consiglio federale ha stabilito anche il procedimento in ordine alla ripartizione del disavanzo fra le organizzazioni, ex aziende federali comprese, che sono migrate verso PUBLICA e quelle che hanno lasciato la CPC.
Secondo il decreto del Governo, le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione migrate verso PUBLICA e anche quelle uscite devono sopportare il disavanzo della Cassa pensioni della Confederazione solo in ragione delle loro parti del disavanzo congelate a partire dagli anni Ottanta. Con la modifica dell'articolo 26 della legge sulla CPC dovrebbe essere creata una base legale che le gravi unicamente di questa parte di disavanzo congelato. Il rimanente disavanzo, comprese le perdite sugli investimenti, dovrebbe essere assunto dalla Confederazione.
Esaminare a fondo le richieste di Posta e FFS
Con il rapporto finale del 17 giugno 2003 concernente le analisi dei rischi delle Casse pensioni il Consiglio federale ha preso conoscenza della situazione patrimoniale a fine 2002 degli istituti di previdenza delle più importanti aziende vicine alla Confederazione e dei possibili sviluppi del loro grado di copertura. Sulla base delle proiezioni del grado di copertura, gli esperti assicurativi della Confederazione hanno sollevato dubbi circa la possibilità di eliminare la considerevole sottocopertura della Cassa pensioni delle FFS senza un versamento unico del datore di lavoro rispettivamente della Confederazione. Le proiezioni del grado di copertura e la sfavorevole struttura assicurativa porrebbero anche la Cassa pensioni della Posta di fronte a problemi analoghi. Il Consiglio federale vuole quindi entrare nel merito delle richieste di FFS e Posta e sottoporle ad analisi approfondita. Le aziende di queste casse pensioni si sono rivolte alla Confederazione invitandola a fornire un contributo per la soluzione dei loro problemi di casse pensioni (FFS: effettivo delle persone andate in pensione prima del 1.1.2001; Posta: deficit di finanziamento all'inizio dell'assunzione dell'attività operativa della cassa pensioni della Posta). Le casse pensioni autonome di queste aziende non verranno però esonerate dalla loro responsabilità di colmare da sole la loro sottocopertura. Quale base determinante per l'esame delle richieste il Consiglio federale ha stabilito i seguenti principi:
- Le richieste devono essere esaminate nel quadro della prevista revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), della legge sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC) e nell'ambito dell'imminente cambiamento dal primato delle prestazioni al primato dei contributi in seno alla Confederazione.
- A tutela dell'equilibrio finanziario delle casse occorre tenere conto della responsabilità degli organi degli istituti di previdenza autonomi, in particolare dell'eliminazione dei deficit di finanziamento e dell'adozione di misure di risanamento ragionevoli.
- Si rinuncia all'affiliazione di nuovi effettivi di pensionati presso PUBLICA.
- Si rinuncia a una registrazione progressiva delle garanzie di prestazioni della Confederazione per le casse pensioni autonome.
- In caso di valutazione dei bisogni e delle proporzioni di eventuali aiuti finanziari della Confederazione, bisogna fondarsi sulla situazione finanziaria della cassa pensioni al 31 dicembre 2003.
- Il passaggio al primato dei contributi è una condizione necessaria per un eventuale sostegno della Confederazione.
- Eventuali aiuti finanziari concessi dalla Confederazione a casse pensioni devono avvenire attraverso l'azienda, affinché non venga impedito il successivo riflusso finanziario. Stanziamenti sotto forma di riserve di fluttuazione devono essere esclusi.
- È da prendere in considerazione il rischio di pregiudizi di altre casse pensioni, in qualsivoglia forma vicine alla Confederazione.
Il messaggio su una panoramica globale delle questioni riguardanti le casse pensioni nonché proposte di soluzioni per PUBLICA e per gli istituti di previdenza vicini alla Confederazione così come una presentazione nel bilancio degli impegni in materia di previdenza dei singoli datori di lavoro dovrebbero venir sottoposti al Parlamento verosimilmente verso la metà del 2004.
All'inizio del 2004, con l'invio degli attestati di rendita, i pensionati saranno informati direttamente da PUBLICA sulle conseguenze della prevista soppressione della garanzia legale per l'adeguamento al rincaro delle rendite versate da PUBLICA.
Informazioni:
David Gerber, Ufficio federale del personale, tel. 031 323 93 65 Peter Saurer, Amministrazione fed. delle finanze, tel. 031 322 60 09
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