Eidg. Finanz Departement (EFD)
Revisione delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella legge sulle borse - Avviata la consultazione
Berna (ots)
19 dic 2003 (DFF) Le vigenti disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella legge sulle borse devono essere sottoposte a revisione. Lo dimostra il fatto che l'assistenza amministrativa nei confronti di singoli Stati è completamente bloccata e che le relative direttive internazionali non possono essere rispettate. Un motivo delle difficoltà esistenti riesiede nelle esigenze eccessive in materia di confidenzialità. Un altro motivo è la cosiddetta procedura del cliente, che conferisce esaustivi diritti di parte alla persona interessata dall'assistenza amministrativa come quello di consultare gli atti e di essere sentiti. Il disegno di revisione colma le lacune esistenti limitando il principio di confidenzialità e abbreviando la procedura del cliente. Nel gennaio del 2004 sarà avviata la procedura di consultazione concernente il suddetto disegno di revisione. Questo è quanto ha deciso in data odierna il Consiglio federale.
Secondo le vigenti disposizioni nella legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM, RS 954.1), la Commissione federale delle banche (CFB) può prestare assistenza amministrativa alle autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari se le informazioni richieste sono utilizzate esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sulle borse e sul commercio di valori mobiliari (Principio di specialità; art. 38 cpv. 2 lett. a LBVM) e se le autorità sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale (Principio di confidenzialità; art. 38 cpv. 2 lett. b LBVM). Legato al principio della confidenzialità è anche il fatto che l'autorità estera di vigilanza richiedente può trasmettere informazioni a una seconda autorità dello stesso Paese solo previo consenso della CFB (Principio della lunga mano). La trasmissione alle autorità penali è ammessa solo se è possibile l'assistenza giudiziaria in materia penale e la punibilità è data sia in Svizzera, sia nel Paese dell'autorità richiedente (doppia punibilità; art. 38 cpv. 2 lett. c LBVM). Un'altra particolarità svizzera è la cosiddetta procedura del cliente (art. 38 cpv. 3 LBVM), che conferisce esaustivi diritti di parte alla persona interessata dall'assistenza amministrativa come quello di consultare gli atti e di essere sentiti.
Le esigenze in materia di confidenzialità poste dal diritto svizzero sono in contraddizione in particolar modo con il diritto procedurale degli USA, secondo il quale i documenti rilevanti per la procedura sono, da un certo momento in poi, accessibili al pubblico. Inoltre, il principio della lunga mano ostacola l'assistenza amministrativa della CFB nei confronti degli Stati le cui autorità di vigilanza sui mercati finanziari non possono adempiere esse stesse i loro compiti legali, ma devono far capo ai tribunali penali, civili o amministrativi. Infine, la procedura del cliente prolunga notevolmente la durata della procedura.
Le esigenze svizzere in materia di confidenzialità sono eccessive e in alcuni Stati, in particolare negli USA, bloccano completamente l'assistenza amministrativa. A causa della prassi applicata dalla Svizzera in materia di assistenza amministrativa, la piazza finanziaria elvetica ha la reputazione di permettere abusi di mercato e di non offrire aiuto nel perseguimento efficace dei reati borsistici. L'insufficiente capacità della Svizzera di fornire assistenza amministrativa comporta inoltre il rischio, che le autorità estere di vigilanza sulle borse impediscano alle banche e ai commercianti di valori mobiliari svizzeri l'accesso ai loro mercati borsistici o non forniscano più assistenza amministrativa alla CFB per mancata reciprocità.
Il disegno di revisione si prefigge di colmare le lacune esistenti. Il principio di confidenzialità sottostà alla riserva delle prescrizioni estere sulla pubblicità dei procedimenti. Inoltre esso sopprime il principio della lunga mano nell'ambito del principio di specialità. Di conseguenza, la trasmissione di informazioni a una seconda autorità estera è ora possibile, se questa autortià è incaricata di attuare regolamentazioni in materia di borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari. Nel contempo, con riserva del principio di specialità, sono soppressi anche il divieto di ritrasmettere le informazioni alle autorità penali e la connessa condizione della doppia punibilità. La comunicazione di informazioni non contemplata dal principio di specialità, ad esempio per scopi fiscali, resta pertanto vietata. Inoltre la procedura del cliente è più stringata e accelerata, affinché sia possibile trasmettere le informazioni richieste entro sei mesi.
Nel gennaio del 2004, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) avvierà presso le cerchie interessate la procedura di consultazione concernente il disegno di revisione. La relativa documentazione può essere consultata nel sito internet del DFF o richiesta all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Distribuzione Pubblicazioni, 3003 Berna.
Informazioni: Barbara Schaerer, Dipartimento federale delle finanze, tel. 031 322 60 18
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