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Eidg. Finanz Departement (EFD)

Lotta contro il riciclaggio di denaro: Adeguato l'Accordo in materia di assicurazione tra la Svizzera e il Liechtenstein

Berna (ots)

19 dic 2003 (DFF) L'Accordo del 19 dicembre 1996 tra
la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein 
concernente l'assicurazione diretta è stato adeguato. L'attività di 
sorveglianza in merito all'applicazione delle misure di lotta contro 
il riciclaggio di denaro da parte degli assicuratori è ripartita tra 
i due Paesi. Il diritto applicabile è stato definito. Il Consiglio 
federale ha approvato le modifiche decise dalla competente 
Commissione mista.
L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del 
Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta è stato concluso 
nel 1996, allo scopo di attuare la libera prestazione dei servizi e 
la sorveglianza secondo il principio del Paese della sede sociale. I 
due Paesi hanno approvato quasi nello stesso periodo disposizioni 
nazionali inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, che 
hanno reso necessari adeguamenti e precisazioni per quanto concerne 
le competenze relative alla sorveglianza e il diritto applicabile.
In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il concetto di 
sorveglianza secondo il principio del Paese della sede sociale resta 
valido per le attività fornite nell'ambito della libera prestazione 
dei servizi, in conformità altresì alla prassi dei contratti 
sull'assicurazione vita stipulati tra la Svizzera e il 
Liechtenstein. Inoltre, per questo genere di attività si applica il 
diritto in vigore nel Paese della sede sociale, con un'unica 
eccezione: le società svizzere di assicurazione effettuano il 
controllo dell'identità secondo il diritto svizzero, nel rispetto 
però dei valori limite stabiliti dalla legislazione vigente nel 
Liechtenstein. Ad esempio, la società svizzera di assicurazione 
controlla l'identità del contraente domiciliato nel Liechtenstein se 
questi paga un premio unico superiore a 4000 franchi. Secondo il 
diritto svizzero, il controllo è effettuato solo a partire da un 
premio unico di 25‘000 franchi. Questa eccezione dovrebbe evitare 
che si determinino distorsioni della concorrenza sul mercato delle 
assicurazioni vita del Principato del Liechtenstein.
Informazioni: Valérie Staehli, tel. 031 322 76 86 oppure 022 320 08 
73
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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