Eidg. Finanz Departement (EFD)
Risultato della procedura di consultazione sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori
Berna (ots)
28 gen 2004 (DFF) Nella consultazione è stata accolta pressoché all'unisono una soluzione legislativa immediata per l'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. La maggioranza degli interpellati è inoltre favorevole a un'adeguata imposizione al momento dell'esercizio del diritto. L'esenzione del 50 per cento della prestazione valutabile in denaro al momento dell'esercizio dell'opzione proposta nel rapporto allestito da un gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti dei Cantoni, della consulenza fiscale, dell'economia e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza degli interpellati; una cospicua parte delle associazioni e delle aziende auspica addirittura un'esenzione del 70 per cento. In data odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza del risultato della procedura di consultazione e incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare il messaggio concernente una legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori.
I pareri espressi nell'ambito della procedura di consultazione sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori, conclusasi a fine giugno 2003, indicano l'urgenza di una soluzione legislativa per eliminare l'insicurezza giuridica determinata da diverse prassi cantonali in materia di partecipazioni bloccate dei collaboratori. Secondo i partecipanti alla procedura di consultazione l'incertezza è stata alimentata anche dalle recenti decisioni di commissioni di ricorso cantonali o di tribunali amministrativi.
Una maggioranza composta prevalentemente da Cantoni, associazioni mantello dell'economia e dalle aziende di consulenza interpellate si è dichiarata contraria alla proposta del Consiglio federale e chiede l'imposizione al momento dell'esercizio dell'opzione anziché al momento dell'acquisizione irrevocabile del diritto. I motivi principali sono i seguenti:
- il momento dell'acquisizione irrevocabile del diritto non è determinabile con chiarezza;
- per il datore di lavoro l'amministrazione è oltremodo dispendiosa;
- per le autorità fiscali l'esecuzione è impraticabile;
- fatta eccezione per i Paesi Bassi e il Belgio, gli Stati membri dell'OCSE applicano l'imposizione al momento dell'esercizio del diritto.
La maggioranza degli interpellati accoglie invece la proposta del Consiglio federale di esentare del 50 per cento la prestazione valutabile in denaro al momento dell'esercizio di opzioni proprie bloccate dei collaboratori. La maggior parte delle associazioni e delle ditte auspica addirittura un'esenzione del 70 per cento.
Sulla base dei pareri espressi, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare il messaggio concernente una legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. In pari tempo è pure necessario elaborare una proposta di soluzione al fine di evitare l'elusione dell'assoggettamento attraverso il trasferimento all'estero del domicilio.
Spiegazione dei termini relativi alle opzioni dei collaboratori
- Opzioni proprie dei collaboratori: assegnando opzioni proprie dei collaboratori, si conferisce ai dipendenti di un'impresa la facoltà di acquistare diritti di partecipazione di suddetta impresa o di un'impresa associata.
- Opzioni improprie dei collaboratori: esse contengono mere aspettative per un futuro compenso, che viene subordinato all'entità del guadagno conseguito o all'evoluzione dei corsi delle azioni. Tali opzioni sono interamente soggette all'imposta.
- Opzioni bloccate dei collaboratori: il diritto di acquistare azioni può essere esercitato soltanto dopo un certo lasso di tempo. Anche se tale diritto può essere esercitato, di regola le opzioni non possono essere trasferite ad altre persone.
- Opzioni commercializzabili: le opzioni di imprese quotate in borsa che possono essere trasferite liberamente o esercitate immediatamente.
Informazioni: Peter Stebler, Amm. federale delle contribuzioni, tel.: 031 322 74 07
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