Eidg. Finanz Departement (EFD)
EFD: Entrata in vigore delle disposizioni in materia di trasparenza nella previdenza professionale
Berna (ots)
24 mar 2004 (DFF) In data odierna il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione vita, che fa maggiore chiarezza nella previdenza professionale. Parallelamente è stata introdotta una quota minima di distribuzione nell'ambito della partecipazione alle eccedenze ("legal quote").
Nel quadro della revisione della legge sulla previdenza professionale (LPP) è stata modificata anche la legge sull'assicurazione vita (LAssV). La nuova disposizione obbliga gli istituti privati di assicurazione sulla vita, che operano nel settore della previdenza professionale, a presentare il conto d'esercizio in modo più differenziato - più trasparente - di quanto avvenuto finora. Inoltre, il Consiglio federale decide l'entità delle eccedenze che devono essere versate ("legal quote"). L'articolo 6 LAssV obbliga il Consiglio federale a emanare le disposizioni esecutive necessarie. La modifica dell'ordinanza sull'assicurazione vita adempie questo compito.
Disposizioni in materia di trasparenza
Le disposizioni in materia di trasparenza esigono che gli assicuratori tengano una contabilità della previdenza professionale separata da quella delle altre attività (assicurazione individuale sulla vita, assicurazione collettiva, che non serve alla previdenza professionale, e operazioni con l'estero). Gli averi degli assicurati devono essere custoditi separatamente dagli altri valori patrimoniali in un fondo speciale di garanzia per la previdenza professionale.
All'interno della previdenza professionale è prescritta una dettagliata ripartizione del conto d'esercizio nelle seguenti componenti: risparmio, rischio e spese amministrative. Infine, ogni assicuratore deve approntare all'attenzione delle proprie fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi legali d'informazione introdotti nella nuova LPP.
"Legal quote"
Ai sensi dell'articolo 6 LAssV la "legal quote" stabilisce: "in quale misura le eccedenze sono versate agli istituti di previdenza e alle opere previdenziali". Secondo il progetto della nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), deve essere versato almeno il 90 per cento delle eccedenze. Nel corso del dibattito parlamentare era stata sollevata la questione se con il termine "eccedenza" si debba intendere l'eccedenza lorda (l'utile prima della deduzione degli oneri) oppure l'eccedenza netta (l'utile dopo la deduzione degli oneri). In Parlamento ci sono stati sostenitori di entrambe le interpretazioni. Le ordinanze menzionate prevedono un compromesso tra le due varianti; in linea di principio si prende come base l'eccedenza lorda, tuttavia negli anni caratterizzati da un buon utile si passa all'utile netto.
In questo modo si realizzano entrambi gli obiettivi perseguiti con l'introduzione di una quota minima di distribuzione: limitare la possibilità degli istituti d'assicurazione di conseguire degli utili, senza impedire la formazione del necessario capitale di rischio. La formazione di capitale di rischio è prescritta dalla legge affinché i diritti degli assicurati non siano messi in pericolo, le garanzie nei loro confronti possano essere costantemente rispettate e anche i rischi "peggiori" possano rimanere assicurati.
Informazioni per i giornalisti: Manfred Hüsler, tel. 031/ 324 93 38
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