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Eidg. Finanz Departement (EFD)

EFD: La legge sulla Banca nazionale entra in vigore il 1° maggio 2004

Berna (ots)

24 mar 2004 (DFF) In data odierna il Consiglio
federale ha posto in vigore al 1° maggio 2004 la nuova legge sulla 
Banca nazionale (LBN), adeguando al contempo le relative ordinanze. 
Inoltre, il 18 marzo, la Direzione generale della Banca nazionale 
svizzera (BNS) ha emanato in una nuova ordinanza sulla Banca 
nazionale le disposizioni d'esecuzione relative alle competenze 
della BNS in materia di statistiche, norme sulle riserve minime e 
sorveglianza dei sistemi di pagamento e dei sistemi di gestione 
delle operazioni su titoli. La revisione totale della LBN è stata 
approvata dalle Camere federali nel mese di ottobre del 2003. Non è 
stato lanciato alcun referendum, il termine è scaduto il 22 gennaio 
2004.
Mandato concreto, cerchia di affari flessibile e nuova struttura 
organizzativa della BNS al 1° maggio 2004
Nella nuova legge sulla Banca nazionale sono concretizzati il 
mandato costituzionale conferito alla Banca nazionale, la sua 
indipendenza nonché l'obbligo di rendiconto e di informazione della 
BNS nei confronti di Consiglio federale, Parlamento e opinione 
pubblica. Al contempo, la cerchia d'affari definita in modo troppo 
rigido viene resa più flessibile e la Banca nazionale riceve una 
base giuridica unitaria per il rilevamento di statistiche del 
mercato finanziario nonché l'autorizzazione a sorvegliare i sistemi 
di pagamento e i sistemi di gestione delle operazioni su titoli. 
Tutte queste condizioni quadro e le relative disposizioni 
d'esecuzione a livello di ordinanza importanti per lo svolgimento 
della politica monetaria sono poste in vigore al 1° maggio 2004.
Il 1° maggio entra in vigore anche la struttura organizzativa 
semplificata della BNS, con il consiglio della banca ridotto dai 40 
membri attuali a 11. Il Consiglio federale ha eletto già l'11 
febbraio scorso i sei nuovi membri del consiglio della banca e ha 
riconfermato l'attuale presidente in carica, Hansueli Raggenbass. I 
cinque membri rimanenti saranno eletti dall'assemblea generale degli 
azionisti della BNS il 30 aprile 2004.
Nuova impostazione delle norme sulle riserve minime e sulle 
liquidità delle banche a inizio 2005
La nuova legge sulla Banca nazionale prevede anche una 
regolamentazione moderna delle riserve minime delle banche, redatta 
sul modello delle norme sulle liquidità di cassa disciplinate sinora 
nella legge sulle banche. Le riserve minime hanno lo scopo di 
garantire una domanda stabile di moneta della banca centrale. 
Inoltre, è sottoposta a revisione la base per le prescrizioni 
dell'articolo 4 della legge sulle banche relative ai fondi propri e 
alle liquidità. La nuova impostazione delle norme sulle liquidità 
nell'ordinanza sulle banche richiede determinati adeguamenti tecnici 
nel settore informatico delle banche. Per garantire alle banche il 
termine di adeguamento necessario, l'articolo 4 della legge sulle 
banche e le disposizioni d'esecuzione relative alle riserve minime e 
alle liquidità saranno poste in vigore solo il 1° gennaio 2005.
Nuova ordinanza sulla Banca nazionale con le disposizioni 
d'esecuzione relative alle competenze di politica monetaria della BNS
La nuova legge sulla Banca nazionale prevede che la BNS emani a 
livello di ordinanza le disposizioni d'esecuzione relative alle tre 
competenze sovrane di politica monetaria (rilevazioni statistiche, 
norme sulle riserve minime, sorveglianza dei sistemi di pagamento e 
di gestione delle operazioni su titoli). La Direzione generale della 
BNS ha approvato quest'ordinanza il 18 marzo 2004 e il Consiglio 
federale ne ha preso atto. La nuova ordinanza sulla Banca nazionale 
(OBN) sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, 
come è avvenuto ad esempio per le ordinanze della Commissione 
federale delle banche (CFB).
Nel capitolo "Rilevazioni statistiche", l'ordinanza sancisce i 
principi della raccolta dei dati nonché i diritti e i doveri dei 
partecipanti al mercato finanziario tenuti a fornire informazioni. 
Nell'ambito delle rilevazioni statistiche bisogna osservare i 
principi di necessità e di proporzionalità. L'oggetto e la 
periodicità delle rilevazioni statistiche come pure la cerchia dei 
fornitori di dati statistici sono definiti negli allegati 
all'ordinanza.
Il capitolo "Riserve minime"è relativamente corto, poiché gli 
elementi più importanti sono già disciplinati nel testo di legge. Le 
disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulla Banca nazionale si 
basano prevalentemente sulle attuali disposizioni d'esecuzione 
dell'ordinanza sulle banche relative alle liquidità di cassa. In 
particolare viene mantenuto il tasso vigente del 2,5 per cento.
Nel capitolo "Sorveglianza dei sistemi di pagamento e di gestione 
delle operazioni su titoli" sono definite infine le esigenze minime 
poste ai suddetti sistemi, dai quali possono derivare rischi per la 
stabilità del sistema finanziario. Tali esigenze sono conformi agli 
standard internazionali. Affinché la Banca nazionale possa 
determinare i sistemi da cui può derivare un pericolo per la 
stabilità del sistema finanziario, gli esercenti di tutti i sistemi 
di gestione delle operazioni su titoli come pure gli esercenti di 
sistemi di pagamento con un volume di almeno 25 miliardi di franchi 
l'anno sono sottoposti a un obbligo di pubblicità più esteso.
Cronologia dell'entrata in vigore della LBN e delle ordinanze
Atto legislativo / Data dell'entrata in vigore
Revisione totale della legge sulla Banca nazionale eccetto 
l'articolo 4 della legge sulle banche (allegato, n. II.5, art. 4) 1° 
maggio 2004
Modifica dell'articolo 4 della legge sulle banche (revisione totale 
LBN, allegato, n. II.5, art. 4) 1° gennaio 2005
Modifica dell'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche 
federali 1° maggio 2004
Modifica dell'ordinanza sui fondi d'investimento 1° maggio 2004
Modifica dell'ordinanza sulle banche 1° gennaio 2005 Abrogazione 
dell'ordinanza che stabilisce i tassi applicabili alle liquidità di 
cassa delle banche 1° maggio 2004
Ordinanza sulla Banca nazionale eccetto il capitolo 3 (art. 12 - 17) 
1° maggio 2004
Ordinanza sulla Banca nazionale: capitolo 3 (art. 12 - 17) 1° 
gennaio 2005
Informazioni per i giornalisti:
Marianne Widmer, Amm. fed. finanze, tel. 031 322 54 31 Werner Abegg, 
Comunicazione BNS, tel. 01 631 32 67
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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