Eidg. Finanz Departement (EFD)
EFD: Averi non rivendicati: consegna del rapporto degli esperti al Dipartimento federale delle finanze
Berna (ots)
06 lug 2004 (DFF) La commissione d'esperti istituita dal DFF e diretta dal prof. Luc Thévenoz ha consegnato il suo rapporto e il relativo disegno di legge federale sugli averi non rivendicati. In considerazione dello svolgimento controverso della procedura di consultazione relativa a un precedente avamprogetto, il Consiglio federale aveva incaricato il DFF di istituire una commissione d'esperti. Il disegno di legge presentato dalla commissione definisce le condizioni quadro dell'autodisciplina. Il DFF procederà ora all'analisi del rapporto. Il Consiglio federale deciderà sulla procedura ulteriore.
Conformemente alla proposta della commissione d'esperti, la futura legge si applicherà ai seguenti intermediari finanziari: banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi di investimento nella misura in cui gestiscono esse stesse conti di quote, istituzioni di assicurazione per le assicurazioni sulla vita che prevedono la formazione di capitale, nonché la Posta Svizzera per le sue prestazioni di servizi finanziari. Gli amministratori indipendenti di beni sono invece assoggettati solo parzialmente alla legge. Inoltre il disegno di legge autorizza qualsiasi altro depositario al quale sono stati affidati averi nell'ambito della sua attività professionale (avvocato, notaio, fiduciario) e impossibilitato a restituirli agli aventi diritto a liberarsi dall'obbligo di restituzione trasferendo tali averi a un intermediario finanziario assoggettato alla legge con il consenso di quest'ultimo.
Il disegno di legge stabilisce in termini generali le misure che devono essere prese dagli intermediari finanziari assoggettati per mantenere o riallacciare i contatti con la loro clientela. Se le ricerche sono infruttuose, gli averi sono da considerare non rivendicati e devono essere annunciati alla competente centrale d'informazione. Essa indica ai richiedenti legittimati l'intermediario finanziario presso il quale possono fare valere le loro pretese. Per ogni categoria di intermediario finanziario deve essere istituita una centrale d'informazione, pur essendo garantita la possibilità di un'annessione a un'altra centrale. Le centrali d'informazione sono istituite dalle organizzazioni del ramo e hanno l'obbligo di collaborare tra di loro.
Il disegno di legge prevede infine la prescrizione degli averi non rivendicati entro il termine di 30 anni dopo l'ultimo contatto. L'intermediario finanziario li trasferisce allora alla Confederazione, che ne riversa la metà ai Cantoni. Il disegno di legge dà ampio spazio all'autodisciplina e tiene conto delle esperienze acquisite e delle direttive in vigore nel settore bancario.
Novità rispetto all'avamprogetto posto in consultazione
Il disegno della commissione d'esperti diverge dall'avamprogetto posto in consultazione in particolare nei seguenti punti: esso definisce le condizioni quadro dell'autodisciplina, estende il campo d'applicazione personale della legge, stabilisce singole disposizioni speciali per il ramo assicurativo, introduce la partecipazione dei Cantoni all'utile di liquidazione, rinuncia all'istituzione di una centrale statale d'informazione, offre la possibilità di una gestione collettiva degli averi patrimoniali non rivendicati, prevede singole norme speciali applicabili ai valori patrimoniali di piccola entità e sancisce la prescrizione dell'obbligo di restituzione dopo 30 anni (invece di 50).
Le tappe più importanti:
1997: Il Consiglio federale incarica l'amministrazione di elaborare un avamprogetto di legge da porre in consultazione relativo agli averi non rivendicati.
Estate 2000: Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DFF avviano congiuntamente la procedura di consultazione relativa a un avamprogetto di legge federale sugli averi non rivendicati.
15 maggio 2002: Pubblicazione dei risultati della procedura di consultazione.
1° luglio 2002: In considerazione delle controversie suscitate dall'avamprogetto di legge, il Consiglio federale incarica il DFF di istituire una commissione d'esperti di dimensioni ridotte. La normativa legale dovrà stabilire le condizioni di attuazione di un'autodisciplina.
Fine 2003: Dato che i lavori e le analisi necessarie richiedono maggior tempo del previsto, la consegna del rapporto e del disegno di legge federale è rinviata al secondo semestre del 2004.
Informazioni per i giornalisti: Prof. Luc Thévenoz, Università di Ginevra, tel. 022 379 86 54
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