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Eidg. Finanz Departement (EFD)

Introduzione della procedura di notifica internazionale per l'imposta preventiva

Berna (ots)

22 dic 2004 (DFF) Nell’ambito dell'imposta preventiva
le filiali svizzere possono ricorrere dal 1° gennaio 2005 alla 
procedura di notifica per i dividendi versati alla loro società 
madre situata all'estero. Finora la procedura di notifica era 
applicabile soltanto all'interno di un gruppo svizzero. Questa nuova 
misura elimina i flussi di pagamenti legati all'imposta preventiva e 
migliora l'attrattiva della Svizzera quale luogo d'insediamento 
delle imprese. In data odierna il Consiglio federale ha emanato la 
pertinente ordinanza e apportato una modifica alle ordinanze 
concernenti le convenzioni di doppia imposizione con la Germania e 
con gli Stati Uniti.
Dal 22 novembre 2000 la Svizzera applica la procedura di notifica 
per i dividendi in contanti versati all'interno di un gruppo 
svizzero. In questo caso, l'ordinaria procedura di riscossione e di 
rimborso dell'imposta preventiva è sostituita da uno sgravio alla 
fonte, evitando così inutili transazioni di denaro tra le filiali 
svizzere e le società madri anch'esse domiciliate in Svizzera.
Per i versamenti transfrontalieri di dividendi, lo sgravio alla 
fonte in seno a un gruppo è attualmente possibile soltanto nelle 
relazioni con la Germania e con gli Stati Uniti. Negli altri casi, 
la filiale svizzera deve versare all'Amministrazione federale delle 
contribuzioni l'imposta preventiva per la quale la società madre 
può, sulla base della rispettiva convenzione di doppia imposizione 
(CDI), presentare un'istanza in cui chiede il rimborso totale o 
parziale.
Il Consiglio federale ha ora deciso di introdurre, il 1° gennaio 
2005, a livello generale, la procedura di notifica per i dividendi 
anche all'interno di gruppi con relazioni commerciali 
internazionali. Questa decisione permette di applicare una procedura 
uniforme per tutti i Paesi. A tale scopo il Consiglio federale ha 
emanato una nuova ordinanza. Inoltre, ha adeguato le vigenti 
ordinanze concernenti le CDI con la Germania e con gli Stati Uniti.
Grazie alla procedura di notifica viene sottratto meno denaro 
all'economia. Infatti, in futuro i dividendi potranno essere versati 
al lordo, ossia senza la deduzione dell'imposta preventiva. Inoltre, 
la soppressione della riscossione e del rimborso provoca minori 
flussi di pagamenti e quindi un minore onere amministrativo per 
l'economia e per l'Amministrazione. Viene così migliorata 
l'attrattiva della Svizzera quale luogo di insediamento delle 
imprese.
L'introduzione della procedura di notifica internazionale non 
comporta un minore gettito per la Confederazione. La diminuzione 
delle entrate a titolo di imposta preventiva dovuta a questo sistema 
è infatti compensata con una rispettiva riduzione dei rimborsi della 
stessa imposta preventiva.
Informazioni per i giornalisti:
Sulla procedura di notifica in generale: Urs Jendly, Amm. federale 
delle contribuzioni, tel. 031 322 73 35 
Sulle ordinanze concernenti le CDI: Andreas Kolb, Amm. federale 
delle contribuzioni, tel. 031 322 71 57
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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