Dép. fédéral de justice et police
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)
Berna (ots)
Il Consiglio federale mette in vigore due ordinanze
Il Consiglio federale ha messo in vigore due ordinanze, per il 1º agosto 2001, in base alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Si tratta dell'ordinanza sulla sicurezza sotto la responsabilità federale (OSRF) e dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI). A livello federale la competenza esecutiva di queste ordinanze spetta all'Ufficio federale di polizia (UFP).
Nel corso dell'elaborazione di queste due normative, si è tenuto conto della nuova riorganizzazione dell'UFP che è diventata effettiva il 1º gennaio 2001. Le ordinanze prevedono che all'interno dell'UFP la competenza esecutiva dell'OSRF spetti primariamente al Servizio federale di sicurezza (SFS), mentre i compiti attribuiti all'Ufficio giusta la LMSI vengano principalmente espletati dal Servizio di analisi e prevenzione (SAP).
Grazie all'OSRF si regolano solo i compiti e le competenze degli organi responsabili della protezione delle persone e degli edifici (sezione 5 dell'OMSI). In futuro la Confederazione potrà tra l'altro disporre anche le misure di sicurezza a favore dei parlamentari, se l'attività di questi è direttamente collegata all'esercizio del loro mandato parlamentare.
L'OMSI attua le regole contenute nella LMSI con particolare riguardo alla raccolta delle informazioni, alla loro elaborazione e trasmissione nell'ambito della salvaguardia della sicurezza interna. A queste si aggiungono poi le disposizioni inerenti alla collaborazione tra l'UFP con altri servizi dell'amministrazione federale nonché con autorità cantonali ed estere.
Contatto:
Dott. Viktor Schlumpf, Dipartimento federale di giustizia e polizia,
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