Dép. féd. enviro., transp., énerg., comm
(ots) Il Consiglio federale approva la revisione parziale dell´ordinanza
Berna (ots)
sugli impianti di trasporto a fune
Il Consiglio federale ha approvato la revisione parziale dell´ordinanza sulla costruzione e sull´esercizio di funivie e funicolari con concessione federale, che entrerà in vigore il 1 luglio 2001. Un´importante novità è la vigilanza sulla sicurezza basata sull´analisi dei rischi e sulla presentazione di attestati, con l´istituzione di nuovi strumenti come il "rapporto di sicurezza" e la "prova di sicurezza".
Con la modifica dell´ordinanza sugli impianti di trasporto a fune vengono definite con maggiore chiarezza e in parte riassegnate le responsabilità dell´Ufficio federale dei trasporti (UFT) in qualità di autorità di vigilanza e delle imprese di trasporto a fune. In linea di massima, l´UFT concentrerà in futuro la sua attività sulla funzione di vigilanza, mentre la responsabilità per la costruzione, l´esercizio e la manutenzione degli impianti a fune andrà interamente alle imprese di trasporto a fune e ai costruttori degli impianti.
Dalla precisazione delle varie responsabilità risulta che le imprese di trasporto a fune e i costruttori degli impianti rispondono in linea di massima della costruzione a norma di legge, della sicurezza dell´esercizio e della manutenzione degli impianti. L´UFT veglia sul rispetto delle norme di sicurezza nella costruzione e nell´esercizio attraverso l´approvazione dei piani, l´autorizzazione d´esercizio, il riconoscimento della direzione tecnica, il controllo delle funi nonché la notifica all´autorità di vigilanza di perturbazioni dell´esercizio e di infortuni.
Durante la procedura di approvazione dei piani le imprese di trasporto a fune dovranno ora presentare un rapporto di sicurezza nel quale sono indicati i rischi per l´uomo e l´ambiente derivanti dalla costruzione e dall´esercizio dell´impianto. Se detti rischi superano il livello stabilito dalla legge, devono essere ridotti adottando provvedimenti adeguati. Il rapporto di sicurezza deve essere presentato durante la procedura di approvazione dei piani insieme ad altri documenti specificati nell´ordinanza (concezione globale dell´impianto, impatto sull´ambiente, concetto per il ricupero dei passeggeri, ecc.).
Per l´esercizio di un impianto di trasporto a fune è necessaria un´autorizzazione, per ottenere la quale l´impresa di trasporto deve ora produrre una prova di sicurezza. In essa si attesta che l´impianto è stato realizzato a norma di legge e che sono soddisfatti tutti i requisiti di sicurezza. Inoltre deve essere dimostrato che sono stati effettivamente adottati tutti i provvedimenti supplementari richiesti nel rapporto di sicurezza. La prova di sicurezza può essere fornita anche da periti esterni. La nuova ordinanza precisa meglio la prassi finora in vigore in materia. Questa maggiore chiarezza delle basi legali va di pari passo con la nuova concezione della vigilanza della sicurezza che dovrà essere messa in pratica a medio termine con il progetto IST (Istituto per la sicurezza tecnica) del DATEC.
Sviluppi successivi
L´ordinanza sugli impianti di trasporto a fune è stata solo parzialmente modificata. La sua revisione totale seguirà quando, ai sensi dell´articolo 87 della nuova Costituzione federale, potrà entrare in vigore la nuova legge sugli impianti di trasporto a fune, già in fase di preparazione. La nuova legge sugli impianti di trasporto a fune ha lo scopo di semplificare le procedure, migliorarne il coordinamento e chiarire le competenze tra la Confederazione e i Cantoni.
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