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TTPCP, limite di peso a 34 t e contingenti per veicoli da 40t a partire dal 1° gennaio 2001

Berna (ots)

A partire dal 1° gennaio 2001 i camion svizzeri e
stranieri che circolano sulla rete stradale elvetica dovranno pagare
una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).
Al contempo, l'attuale limite di peso di 28 tonnellate passerà a 34
tonnellate. Inoltre, verranno introdotti i contingenti per veicoli da
40 t e per veicoli vuoti o con carichi leggeri previsti nell'accordo
sui trasporti terrestri. Migliorerà così la disponibilità da parte
dell'UE e della Svizzera ad accettare la TTPCP. Il Consiglio federale
ha approvato diverse ordinanze relative all'applicazione dell'accordo
sui trasporti terrestri.
Nell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) il Consiglio federale ha
fissato l'entrata in vigore della TTPCP per il 1° gennaio 2001. Alla
luce dello stadio attuale dei lavori, ciò non pone alcun problema dal
punto di vista della tecnica, dell'esercizio e dell'organizzazione.
Ordinanze relative all'accordo sui trasporti terrestri
Il Consiglio federale ha approvato le ordinanze relative
all'accordo sui trasporti terrestri e ne ha fissato l'entrata in
vigore per il 1° gennaio 2001. Le ordinanze disciplinano i
contingenti per i viaggi di veicoli da 40 t e di veicoli vuoti o con
carichi leggeri, l'applicazione tecnica del limite di peso a 34 t
nonché le esigenze minime per l'accesso alle professioni di
trasportatore su strada.
Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli
In virtù dell'accordo sui trasporti terrestri, l'UE e la Svizzera
hanno a disposizione per il 2001 e il 2002 un totale di 300'000
autorizzazioni ciascuna, mentre per il 2003 e il 2004 il contingente
annuo ammonta a 400'000 autorizzazioni. Per i viaggi di veicoli vuoti
o con carichi leggeri sono previste quest'anno 220'000 autorizzazioni
per i trasportatori dell'UE e 22'000 per i trasportatori svizzeri.
Ripartizione dei contingenti
Le autorizzazioni per veicoli di 40 t che spettano ai
trasportatori svizzeri saranno rilasciate per metà dalla
Confederazione e per metà dai Cantoni. Alla Confederazione compete il
rilascio delle autorizzazioni per i trasporti di transito e per i
trasporti d'esportazione/d'importazione. I Cantoni invece
rilasceranno le autorizzazioni per il trasporto interno. Le
autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri
sono di esclusiva competenza della Confederazione. Poiché la validità
dell'ordinanza è di soli quattro anni, il dispendio amministrativo è
stato ridotto nel limite del possibile.
Campo d'applicazione dei contingenti per il trasporto interno
Nel traffico interno sarebbe troppo molto dispendioso controllare
che un trasportatore viaggi con un'autorizzazione una sola volta tra
un punto A e un punto B e non più volte. Per quanto riguarda i
contingenti nel traffico di transito e nel traffico d'importazione ed
esportazione il controllo si rivela molto più semplice, poiché si
tratta di viaggi unici (contingenti di transito) o di viaggi di
andata e ritorno (importazione/esportazione). Va inoltre rilevato che
gli autotrasportatori devono comunicare l'itinerario scelto
parallelamente all'inoltro della richiesta d'autorizzazione. Per
questo motivo è stata introdotta nel traffico interno una carta
giornaliera, che permette più viaggi in un determinato giorno. Una
carta giornaliera corrisponde a tre autorizzazioni. Ciò significa per
le imprese di trasporto la massima flessibilità e per la
Confederazione e i Cantoni la gestione facile delle autorizzazioni.
Questo sistema non comporta inoltre né un aumento dei contingenti, né
un aumento dei viaggi di veicoli di 40 t nel traffico interno.
Contingenti svizzeri per veicoli di 40 t: vincolo strada-ferrovia
In virtù della legge sul trasferimento del traffico il Consiglio
federale può subordinare i contingenti rilasciati dalla
Confederazione all'impiego del vettore ferrovia. Ricerche condotte
dalla Confederazione, dalle ferrovie e da diversi esperti hanno
evidenziato che tale disposizione non permetterebbe di raggiungere
l'effetto di trasferimento auspicato. Inoltre, si verificherebbe una
distorsione della concorrenza. Le piccole imprese di trasporto o
quelle che operano in regioni isolate o periferiche sarebbero
svantaggiate. Per questi motivi si è rinunciato a tale disposizione.
Tassa per i contingenti nazionali e esteri
L'importo della tassa applicata ai contingenti per veicoli di 40 t
è superiore a quello della tassa applicata ai viaggi di veicoli di 34
t. La tassa è riscossa in due tempi. Le prime" 34 t sono tassate in
base alla »normale" TTPCP. Per le tonnellate successive - e fino a 40
t - si applica una tassa media supplementare (TMS) per ogni
autorizzazione o carta giornaliera. L'importo si basa sui valori medi
relativi al peso, ai chilometri percorsi e alla categoria di
emissione del veicolo. L'ammontare per il 2001/2002 è stato fissato a
25 franchi, per il 2003/4 a 55 franchi. Questa procedura a due fasi è
stata scelta perché il sistema di rilevamento per viaggi singoli non
può essere trasposto ai veicoli di 40 t.
La tassa applicata ai contingenti per i veicoli vuoti e con carico
leggero è forfettaria e ammonta per il 2001 a franchi 50, per il 2002
a franchi 60, per il 2003 a franchi 70, per il 2004 a franchi 80.
Accesso alla professione di trasportatore su strada
Gli autotrasportatori svizzeri dovranno essere titolari di un
documento conforme UE, che attesta l'abilitazione alla professione di
trasportatore su strada. Le relative premesse sono state
concretizzate nell'ordinanza sull'accesso alla professione di
trasportatore su stada.
Limite di peso di 34 tonnellate
Il peso massimo autorizzato è stato portato a 34 t. Si procederà
pertanto al relativo adeguamento dell' ordinanza sulle norme della
circolazione stradale (ONC) e dell'ordinanza concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali (OETV).

Contatto:

- Sulla TTPCP: sig. Hugo Geiger, Vicedirettore, Direzione generale
delle dogane, tel. +41 31 322 67 52.
- Sull'applicazione dell'accordo sui trasporti terrestri: Ufficio
federale dei trasporti, Comunicazione, tel. +41 31 322 36 43.

Allegati: Grafico e testi delle ordinanze.

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