Libera circolazione delle persone: applicazione del pertinente accordo
Berna (ots)
Il Consiglio federale ha approvato, mercoledì, l'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone con la CE (OLCP) e la modifica dell'or-dinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) per cittadini di Stati non membri del-l'UE
Cosa comporta l'OLCP?
L'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE mette in applicazione l'accordo sulla libera circolazione per l'appunto. Con-trariamente al desiderio espresso da più parti nel contesto della procedura di consultazione, si rinuncia a riprendere il tenore dell'accordo nel contesto di una pertinente ordinanza e si opta invece per una semplice ordinanza d'esecuzione. L'accordo è direttamente applicabile in Svizzera e, giusta la dottrina vigente nonché la giurisprudenza, non può pertanto essere trasposto nel diritto nazionale. Il desiderio di maggiore trasparenza espresso in fase di con-sultazione è tuttavia ossequiato mediante istruzioni e commenti circostanziati. Con l'entrata in vigore dell'accordo, l'esecuzione dell'OLCP sarà di competenza dei Cantoni.
Modifica dell'OLS
La prevista modifica dell'OLS è direttamente legata all'accordo sulla libera circolazione delle persone ed entrerà in vigore contemporaneamente ad esso. A decorrere da tale data, l'OLS si applicherà ormai soltanto alle persone che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ac-cordo (ovvero ai cittadini di Stati terzi). Contemporaneamente sarà abolito lo statuto di sta-gionale, sostituito mediante nuovi permessi per dimoranti temporanei.
Competenza mista della Confederazione e dei Cantoni
In fase di consultazione, la maggior parte delle cerchie consultate si è detta nettamente con-traria a una concentrazione a livello federale (Ufficio federale degli stranieri, UFDS) dei per-messi per cittadini di Stati terzi. Nel contesto dell'OLS, i contingenti saranno ripartiti a parti eguali tra Confederazione e Cantoni. Saranno così meglio presi in considerazione gli inte-ressi dei Cantoni. I contingenti a disposizione della Confederazione (UFDS) fungeranno da compensazione tra i Cantoni e tra i vari rami economici. La Confederazione non deciderà più in materia di contingenti. La procedura di approvazione da parte della Confederazione sarà leggermente modificata: i preavvisi relativi ai permessi annuali e ai permessi per dimoranti temporanei (se sottoposti a contingente) saranno inviati dall'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro per approvazione all'UFDS.
Contingenti per cittadini di Stati terzi
I contingenti annuali per cittadini di Stati terzi saranno i seguenti: 4'000 unità per i dimoranti annuali, 5'000 per i dimoranti temporanei.
Contatto:
Martin Hirsbrunner, Ufficio federale degli stranieri,
Tel. +41 31 322 27 53
Christoph Müller, Ufficio federale degli stranieri,
Tel. +41 31 325 90 32