Secrétariat d'Etat à l'économie
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro: protezione dei giovani lavoratori
Berna (ots)
Il capo del Dipartimento federale dell'economia ha approvato il 19 agosto 2002 l'avvio della procedura di consultazione relativa all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro per la protezione dei giovani lavoratori. Il seco è stato incaricato di distribuire il progetto di ordinanza ai Cantoni, ai partiti politici e alle cerchie interessate affinché prendano posizione. La procedura di consultazione durerà fino al 30 novembre 2002.
Nel quadro delle ultime revisioni, attuate nel 1998 e nel 2000, della legge sul lavoro (LL) e della sua ordinanza 1, è risultato più opportuno trasferire in un'ordinanza separata le disposizioni sulla protezione dei giovani lavoratori, attualmente contenute nell'ordinanza 1. Tali disposizioni devono inoltre essere adeguate in seguito alla modifica della legge sul lavoro introdotta nel 1998 per colmare una lacuna (occupazione dei giovani di età inferiore ai 13 anni) e in seguito alla ratifica da parte della Svizzera, rispettivamente nel 1999 e nel 2000, delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 138, concernente l'età minima di ammissione all'impiego, e n. 182, concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro.
L'ordinanza 5 sostituirà gli attuali articoli 3 e 47 - 59 dell'ordinanza 1. Conformemente alla riveduta legge sul lavoro, saranno ora soggette alle disposizioni relative all'età minima anche l'agricoltura, la produzione di piante, la pesca e le economie domestiche private.
Il progetto di ordinanza definisce i giovani lavoratori che beneficiano della protezione (i bambini fino a 15 anni e i giovani da 15 a 19 anni, 20 anni per gli apprendisti), nonché i lavori che sono per loro leggeri o pericolosi. Il principio del divieto di occupare bambini di età inferiore a 15 anni è accompagnato da alcune eccezioni per i lavori leggeri, le commissioni o i periodi di pratica di orientamento professionale, nonché per l'impiego nell'ambito di attività culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. I lavori pericolosi sono vietati ai bambini e ai giovani, con eccezioni anche in questo caso, in particolare ai fini della formazione professionale.
Gli orari di lavoro - che differiscono solo leggermente da quelli previsti attualmente - sono fissati in funzione delle attività e dell'età. Sono parimenti stabilite norme per l'esercizio di attività durante la notte o la domenica. L'ordinanza prevede una semplificazione delle procedure di rilascio dei permessi per i lavori pericolosi e, in alcuni settori (ad es. la panetteria), un'esenzione dall'obbligo di richiedere un permesso per il lavoro notturno o domenicale.
L'ordinanza è accompagnata da due liste (sotto forma di ordinanze del Dipartimento federale dell'economia) concernenti i lavori pericolosi e l'esenzione dall'obbligo di richiedere un permesso per il lavoro notturno e domenicale.
I documenti relativi alla procedura di consultazione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://www.seco-admin.ch > Lavoro e occupazione > Condizioni di lavoro
Contatto:
Nathalie Kocherhans
Direzione del lavoro
Tel. +41/31/322'28'58