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Office fédéral de l'agriculture

Pubblicazione della domanda della DOP "Formaggio d'alpe ticinese"

Berna (ots)

In data odierna l'Ufficio federale dell'agricoltura
ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero del commercio la domanda
di registrazione della denominazione di origina protetta (DOP)
"Formaggio d'alpe ticinese". La Società ticinese di economia alpestre
(STEA) aveva infatti chiesto di tutelare la denominazione.
Il "Formaggio d'alpe ticinese" è un formaggio grasso a pasta
semidura, fabbricato unicamente durante il periodo d'estivazione, da
latte crudo di vacca o con una miscela sino al 30 per cento di latte
di capra. I primi documenti che attestano che l'utilizzo degli alpi
era già profondamente radicato nella società rurale ticinese e che
dunque doveva esistere una produzione di formaggio d'alpe già in quel
periodo, risalgono al XII secolo.
La produzione del formaggio d'alpe ticinese è legata al metodo di
sfruttamento tradizionale del territorio che ha sempre avuto uno
sviluppo verticale, seguendo la morfologia del Cantone Ticino.
L'economia agricola tradizionale richiedeva la gestione di tutta la
superficie disponibile per produrre alimenti per le persone e per lo
sverno del bestiame. La lontananza dalle aree abitate e la necessità
di conservare il prodotto a lungo hanno portato allo sviluppo di una
tecnologia che soddisfacesse queste condizioni e che ha dato origine
al formaggio d'alpe.
Infine la tipicità del prodotto è anche riconducibile alle
particolari condizioni climatiche che caratterizzano il Cantone
Ticino. Esse sono determinanti per lo sviluppo della caratteristica
flora alpina del Sud delle Alpi. Le vacche, nutrendosi di questa
particolare cotica erbosa, trasmettono al latte quelle
caratteristiche che contribuiscono a dare il tipico gusto aromatico e
saporito del formaggio d'alpe ticinese.
Il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche consente di tutelare i nomi geografici e tradizionali che
designano prodotti agricoli la cui qualità e le cui caratteristiche
principali sono determinate dalla loro origine. Per quanto concerne
il Registro delle denominazioni dei vini sono i Cantoni ad essere
competenti. L'utilizzo di un nome protetto è appannaggio dei
produttori dell'area geografica definita che ottemperano ad un
dettagliato elenco degli obblighi. Le domande di registrazione sono
esposte pubblicamente. Chiunque abbia un interesse legittimo nonché i
Cantoni possono presentare ricorso entro tre mesi.

Contatto:

Ufficio federale dell'agricoltura
Servizio della stampa e dell'informazione

Paolo Degiorgi
Divisione principale Produzione e Affari internazionali
Tel. +41/31/322'27'22

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