Office fédéral de l'agriculture
Pubblicazione della domanda della DOP "Formaggio d'alpe ticinese"
Berna (ots)
In data odierna l'Ufficio federale dell'agricoltura ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero del commercio la domanda di registrazione della denominazione di origina protetta (DOP) "Formaggio d'alpe ticinese". La Società ticinese di economia alpestre (STEA) aveva infatti chiesto di tutelare la denominazione.
Il "Formaggio d'alpe ticinese" è un formaggio grasso a pasta semidura, fabbricato unicamente durante il periodo d'estivazione, da latte crudo di vacca o con una miscela sino al 30 per cento di latte di capra. I primi documenti che attestano che l'utilizzo degli alpi era già profondamente radicato nella società rurale ticinese e che dunque doveva esistere una produzione di formaggio d'alpe già in quel periodo, risalgono al XII secolo.
La produzione del formaggio d'alpe ticinese è legata al metodo di sfruttamento tradizionale del territorio che ha sempre avuto uno sviluppo verticale, seguendo la morfologia del Cantone Ticino. L'economia agricola tradizionale richiedeva la gestione di tutta la superficie disponibile per produrre alimenti per le persone e per lo sverno del bestiame. La lontananza dalle aree abitate e la necessità di conservare il prodotto a lungo hanno portato allo sviluppo di una tecnologia che soddisfacesse queste condizioni e che ha dato origine al formaggio d'alpe.
Infine la tipicità del prodotto è anche riconducibile alle particolari condizioni climatiche che caratterizzano il Cantone Ticino. Esse sono determinanti per lo sviluppo della caratteristica flora alpina del Sud delle Alpi. Le vacche, nutrendosi di questa particolare cotica erbosa, trasmettono al latte quelle caratteristiche che contribuiscono a dare il tipico gusto aromatico e saporito del formaggio d'alpe ticinese.
Il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche consente di tutelare i nomi geografici e tradizionali che designano prodotti agricoli la cui qualità e le cui caratteristiche principali sono determinate dalla loro origine. Per quanto concerne il Registro delle denominazioni dei vini sono i Cantoni ad essere competenti. L'utilizzo di un nome protetto è appannaggio dei produttori dell'area geografica definita che ottemperano ad un dettagliato elenco degli obblighi. Le domande di registrazione sono esposte pubblicamente. Chiunque abbia un interesse legittimo nonché i Cantoni possono presentare ricorso entro tre mesi.
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