Office fédéral de l'agriculture
Novità sull'inoltro della domanda di contingente supplementare
Berna (ots)
L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha apportato alcune modifiche alle istruzioni e alle spiegazioni relative all'ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera. Le novità riguardano principalmente i documenti di cui dev'essere corredata la domanda di contingente supplementare.
Dal 1o gennaio 2002, le aziende di produzione ubicate nella regione di pianura possono acquistare durante tutto l'anno bestiame da allevamento proveniente dalla regione di montagna che dà diritto al contingente supplementare. Al fine di consentire un trattamento costante delle domande, è stato introdotto un termine di 60 giorni per la presentazione della domanda.
I detentori di bestiame sono tenuti a notificare alla banca dati sul traffico di animali (BDTA) il loro effettivo di animali ed ogni eventuale cambiamento dello stesso. Mediante tali informazioni i competenti servizi cantonali sono in grado di controllare se le esigenze poste agli animali acquistati sono adempiute. Fino a quando questi controlli non saranno effettuati direttamente attraverso la BDTA, tuttavia, è necessaria una disposizione transitoria che disciplini gli aspetti inerenti alla presentazione della domanda.
La domanda di contingente supplementare dev'essere corredata dei seguenti documenti:
- modulo di domanda debitamente firmato;
- copia del documento d'accompagnamento per animali ungulati: devono venir inoltrati tutti i documenti d'accompagnamento di cui era corredato il capo di bestiame dalla nascita all'arrivo nell'azienda del richiedente;
- copia del certificato di nascita per animali nati nella regione di montagna;
- copia del certificato di nascita dell'ultimo vitello partorito dall'animale acquistato (per gli animali gravidi il documento va consegnato dopo il parto);
- per gli animali nati o tenuti nella regione di montagna prima del 1o dicembre 1999 dev'essere inoltrata pure una ricapitolazione dell'effettivo al 1o dicembre 1999 allestita dal rispettivo detentore di animali.
Le presenti modifiche entrano in vigore il 1o aprile 2002.
Contatto:
Paolo Degiorgi
Sezione Contingentamento lattiero
Tel. +41/31/322'27'22
Ufficio federale dell'agricoltura
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