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Off. féd. formation prof., technologie

Riconoscimento reciproco dei diplomi tra gli stati membri dell'UE e la Svizzera

Berna (ots)

Con l'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dei
trattati bilaterali tra la Svizzera e l'UE, il nostro Paese partecipa
al sistema vigente nell'UE per il reciproco riconoscimento dei
diplomi professionali. I partner degli accordi riconosceranno i
diplomi di fine formazione di quelle professioni già regolamentate
dai singoli stati membri. Alla base del riconoscimento vi è l'accordo
sulla libera circolazione delle persone, che permette ai cittadini e
alle cittadine svizzeri e agli appartenenti degli altri stati membri
dell'UE di accedere ai mercati del lavoro e dei servizi degli Stati
membri. Grazie all'estensione della regolamentazione all'Associazione
Europea di libero scambio (AELS) la libera circolazione delle persone
è valida anche tra la Svizzera e l'Islanda, la Norvegia e il
Liechtenstein. La Svizzera e tutti gli Stati membri dell'UE/AELS
dispongono di centri nazionali d'informazione, che consigliano i
richiedenti e li indirizzano alle autorità di riconoscimento
competenti. Il centro d'informazione svizzero per il riconoscimento
di diplomi professionali è insediato presso l'Ufficio federale della
formazione professionale e della tecnologia (UFFT).
L'UE ha adottato un sistema unitario per il riconoscimento dei
diplomi degli Stati membri. Per riconoscere un diploma da uno Stato
all'altro, il contenuto e la durata della formazione devono essere
paragonabili. Per una minoranza di professioni (professioni mediche,
paramediche e accademiche) l'UE ha emanato le cosiddette «direttive
settoriali», che permettono il riconoscimento automatico dei relativi
diplomi professionali. In tutti i casi restanti lo Stato ospitante ha
il diritto di paragonare la formazione e l'esperienza professionale
con i requisiti richiesti nel proprio Paese e di respingere, a
determinate condizioni, il riconoscimento di un diploma o di
pretendere un adeguamento.
Le regole stabilite dalla Svizzera e dall'UE per il riconoscimento
dei diplomi vengono effettivamente applicate soltanto se la
professione in questione è regolamentata nello Stato in cui se ne
richiede il riconoscimento, cioè se per svolgere tale professione è
necessario un attestato di capacità riconosciuto dallo Stato.
«Statale» è ritenuto ogni diploma rilasciato direttamente dallo Stato
(Confederazione, Cantoni, Comuni) oppure riconosciuto da un ufficio
statale. Fanno parte delle professioni regolamentate quelle svolte in
campi d'attività in cui la manipolazione errata può rappresentare un
pericolo (p.e. nel campo delle applicazioni mediche, dell'uso di
esplosivi, delle installazioni (elettriche), delle guide alpine). La
maggior parte delle professioni può essere praticata senza detenere
un certificato di formazione formalmente riconosciuto dallo Stato e
non ricade pertanto nel campo di applicazione degli accordi sulla
libera circolazione delle persone. Neppure il riconoscimento dei
titoli accademici per accedere a cicli formativi superiori,
rispettivamente a studi postdiploma, è oggetto dell'accordo.
Primo interlocutore per i postulanti provenienti dagli Stati
dell'UE/AELS è l'apposito centro nazionale d'informazione creato in
seno all'Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia. Esso rilascia informazioni sulle professioni
regolamentate che ricadono nel campo d'applicazione degli accordi e
indica agli interessati l'autorità preposta alle autorizzazioni. I
cittadini svizzeri che auspicano far riconoscere un diploma
professionale in uno degli Stati membri dell'UE devono rivolgersi
all'Ufficio nazionale competente nello stato in cui vogliono svolgere
la loro attività (gli indirizzi si trovato sul sito
http://www.enic-naric.net/).

Contatto:

Carmen Steimann Sager
Comunicazione UFFT
Tel. +41/31'322'58'84
mailto:carmen.steimann@bbt.admin.ch

Daniela Fasciati
Centro d'informazione per i diplomi professionali
settore giuridico, UFFT
Tel. +41/31/322'79'76
mailto:daniela.fasciati@bbt.admin.ch

Informazioni su Internet: www.bbt.admin.ch
(Dossier/Riconoscimento internazionale dei diplomi)

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