Office fédéral de la communication
Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione
Berna (ots)
Il Consiglio federale ha deciso una revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) che entrerà in vigore il 1º agosto 2001. In futuro, su richiesta, la Billag SA potrà esentare dall'obbligo di pagare il canone i beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni complementari. Altre modifiche riguardano l'esenzione dall'obbligo d'annuncio per le persone con grande bisogno di cure, l'adattamento della regolamentazione in materia di autopromozione e l'obbligo, cui sottostanno gli esercenti di reti via cavo, di includere determinati programmi nella loro offerta.
Esenzione dall'obbligo di pagare il canone per beneficiari di prestazioni complementari
Su richiesta, i beneficiari di prestazioni complementari AVS e AI possono essere esentati dall'obbligo di pagare il canone. La richiesta scritta deve essere inoltrata unitamente a una copia della decisione relativa alle prestazioni complementari alla Billag SA, Friburgo. Con questa modifica il Consiglio federale riprende la decisione del 5 gennaio 2001 del Tribunale federale (2A.283/2000), secondo la quale l'attuale regolamentazione viola il diritto alla parità ed è perciò anticostituzionale. Nel contempo viene attuata la raccomandazione del Consigliere agli Stati Jean Studer, recentemente approvata dal Consiglio degli Stati.
Esenzione dall'obbligo d'annuncio per le persone con grande bisogno di cure
Le persone residenti in case di cura e con un grande bisogno di cure verranno esentate esplicitamente dall'obbligo d'annunciare alla Billag SA la ricezione di programmi radiofonici o televisivi. Sono esentate dall'obbligo d'annuncio e, di conseguenza, dall'obbligo di pagare il canone le persone il cui bisogno di cure corrisponde al terzo e al quarto livello dei bisogni di cure conformemente all'ordinanza sulle prestazioni.
L'autopromozione è pubblicità
Il concetto di pubblicità viene adattato alla nuova versione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, approvata dal Parlamento nel 2000. Ne risulta che l'autopromozione di un'emittente, ossia la promozione dei suoi prodotti e delle sue prestazioni (merchandising), sottostà alle disposizioni sulla pubblicità (obbligo di separazione, durata massima). I riferimenti ai propri programmi e al materiale d'accompagnamento non sono invece considerati autopromozione. Parallelamente alla modifica dell'ordinanza è stato modificato il divieto di pubblicità radiofonica nella concessione SSR, affinché le radio della SSR possano continuare ad usufruire di certe possibilità d'autopromozione (ad es. vendita di supporti sonori con trasmissioni radiofoniche). Questo adattamento non comporta un aumento delle possibilità pubblicitarie dei programmi radiofonici della SSR, ma permette solo di mantenere la situazione attuale.
Obbligo degli esercenti di reti via cavo di diffondere determinati programmi
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di allentare l'obbligo, cui sottostanno gli esercenti di reti via cavo, di includere determinati programmi nella loro offerta (must-carry-rule). Il diritto degli esercenti di reti via cavo di scegliere i programmi deve essere limitato solo nella misura in cui ciò è necessario all'adempimento del servizio pubblico da parte della SSR. L'obbligo di ridiffusione non si applica invece ai programmi televisivi prevalentemente composti da parti di altri programmi. La nuova disposizione si applica ad esempio al programma della SSR «SRG Info», il quale trasmette repliche di trasmissioni già mandate in onda da altri programmi della SSR.
Contatto:
Martin Dumermuth, Vicedirettore dell'Ufficio federale delle
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