Off. féd. environ., forêts, paysage
Sicurezza nell'esportazione di OGM : il Consiglio federale propone di ratificare il Protocollo di Cartagena
Berna (ots)
Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la ratifica del Protocollo di Cartagena. L'accordo, adottato lo scorso anno nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica, è il primo strumento legale internazionale che verte sulla sicurezza ambientale e sanitaria nell'ambito dell'esportazione di organismi geneticamente modificati (OGM). La Svizzera ha firmato il Protocollo nel maggio 2000 a Nairobi. Esso entrerà in vigore quando sarà stato ratificato da 50 Paesi.
Il Protocollo di Cartagena intende ridurre i rischi di danni alla biodiversità nel caso di esportazione di organismi vivi geneticamente modificati, detti anche organismi viventi modificati. Il Protocollo riguarda le sementi e i prodotti agroalimentari (soia, granoturco, cereali, manioca e pomodori) destinati al consumo o alla trasformazione.
L'elemento centrale del Protocollo è la procedura di accordo preliminare dato in cognizione di causa (AIA, Advanced Informed Agreement). Questa procedura assicura al Paese importatore l'accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare i rischi ambientali legati agli OGM e il diritto di prendere una decisione prima dell'importazione degli OGM utilizzati nell'ambiente. Tale provvedimento è particolarmente importante per i Paesi in via di sviluppo che non dispongono ancora di legislazioni nazionali nell'ambito degli OGM. Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, è stato possibile trovare un compromesso tra le esigenze della protezione dell'ambiente e gli interessi del commercio mondiale instaurando un regime particolare, il quale prevede che l'informazione venga messa a disposizione unicamente dai Paesi produttori.
Il Protocollo rappresenta una prima applicazione a livello internazionale del principio precauzionale e dell'identificazione degli OGM. Ogni Paese può appellarsi a tale principio per giustificare le decisioni prese nell'ambito dell'importazione di OGM. Il Protocollo richiede parimenti che gli organismi geneticamente modificati destinati all'emissione deliberata nell'ambiente siano identificati chiaramente.
Cooperazione scientifica e tecnica tra Nord e Sud
Oltre a regolamentare le esportazioni di OGM, il Protocollo consentirà di rafforzare la cooperazione scientifica e tecnica tra il Nord e il Sud per armonizzare le procedure in materia di valutazione e di gestione delle biotecnologie. Esso prevede l'istituzione di un sistema internazionale per lo scambio d'informazioni sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle biotecnologie. Fungerà altres" da punto di riferimento per i lavori futuri della comunità internazionale in merito all'utilizzazione degli OGM nell'ambiente.
La ratifica e l'attuazione del Protocollo di Cartagena non richiederanno alcuna modifica legislativa. Si tratterà essenzialmente di adattare le disposizioni delle ordinanze d'applicazione della legge sulla protezione dell'ambiente, in particolare dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente. Dal 1995, la procedura di accordo preliminare dato in cognizione di causa è applicata volontariamente in Svizzera per l'esportazione di organismi viventi modificati.
Contatto:
Georg Karlaganis, capo della Divisione Sostanze, suolo e
biotecnologia, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio (UFAFP), mobile +41 79 415 99 62
François Pythoud, Sezione Biotecnologia e flussi di sostanze,
Divisione Sostanze, suolo e biotecnologia, Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), mobile +41 79
507 52 82
Allegati:
Messaggio del Consiglio federale concernente il Protocollo di
Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla
diversità biologica.
Protocollo di Cartagena.