Office fédéral des routes (OFROU)
Il Consiglio federale emana un'ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
Berna (ots)
Nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo sui trasporti terrestri, il Consiglio federale ha votato diverse disposizioni d'esecuzione. Già a partire dal 1º luglio 2001, entrerà in vigore la nuova ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS) che prevede l'introduzione, al più tardi entro il 1º gennaio 2003, di un addetto alla sicurezza qualificato per le imprese che trasportano merci pericolose. Le altre disposizioni riguardano i controlli dei trasporti su strada di merci pericolose, la regolarità dei controlli tecnici per i veicoli pesanti e la formazione dei conducenti di camion e torpedoni.
Le imprese che si occupano del trasporto, del carico o dello scarico di merci pericolose devono designare un addetto alla sicurezza a partire dal 1º gennaio 2003. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale su richiesta dell'ATEC nell'ambito della nuova ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS). Gli addetti in questione dovranno seguire dei corsi di formazione specifici e superare i relativi esami, vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose e fornire consulenza alle imprese e ai collaboratori di queste ultime. La nuova ordinanza prevede delle esenzioni per quelle imprese che trasportano determinate merci pericolose in minima quantità.
Nel quadro dell'attuazione dell'Accordo sui trasporti terrestri, il Consiglio federale ha inoltre adeguato, alle direttive dell'UE, le attività di controllo dei trasporti di merci pericolose disciplinate nell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). Per unificare le attività di controllo viene elaborata un'apposita lista. In caso di infrazioni gravi o ripetute della suddetta ordinanza, ed è questa la novità, esse non verranno più comunicate solo alle autorità cantonali competenti, ma anche all'Ufficio federale dei trasporti (se si tratta di un veicolo immatricolato in Svizzera o di un'azienda con sede in Svizzera) e all'autorità competente dello Stato di immatricolazione (se si tratta di un veicolo immatricolato nell'UE o di un'azienda con sede nell'UE). L'UFT o le autorità straniere competenti possono revocare la licenza di trasporto in caso di infrazioni gravi o ripetute.
Anche i controlli tecnici periodici dei veicoli pesanti e dei rimorchi previsti dall'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), vengono adattati alle regolamentazioni vigenti nell'UE. Per questo ambito, l'ordinanza prevede controlli obbligatori dei veicoli almeno una volta all'anno; finora l'intervallo di tempo era compreso tra uno e quattro anni.
Sempre nell'ambito dell'unificazione prevista nell'Accordo menzionato ed adeguando l'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC), per i trasporti internazionali il corrispondente certificato di capacità potrà essere rilasciato ai titolari della licenza di condurre di categoria già a partire dai 18 anni. Questo, per ovviare al fatto che i conducenti di veicoli pesanti provenienti dalla Svizzera potevano entrare in molti Stati europei solo a condizione che avessero già compiuto i 21 anni oppure fossero in possesso di un certificato federale di capacità rilasciato ai titolari della licenza di condurre della categoria C. La presente disposizione entrerà in vigore a partire dal 1º agosto 2001.
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