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Bundesamt für Sozialversicherung (BSV)

BSV: Terremoti - procedura accelerata dell’AVS a favore dei superstiti dei dispersi

Berna (ots)

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
ha preso i provvedimenti necessari affinché i superstiti dei 
dispersi dello Tsunami ricevano le rendite per vedove, vedovi e 
orfani che spettano loro senza inutili ritardi. Poiché secondo la 
prassi in vigore gli aventi diritto dovrebbero attendere almeno un 
anno prima di ricevere la rendita per superstiti, in relazione alla 
catastrofe verificatasi in Asia s’impone un disciplinamento 
straordinario specifico. Per agevolare il flusso d’informazioni tra 
AVS, assicuratori-infortuni e casse pensioni, l’UFAS introduce 
inoltre una procedura specifica. S’intende così anche evitare 
un’inutile perdita di tempo nell’accertamento dell’eventuale diritto 
a prestazioni per superstiti dell’assicurazione contro gli infortuni 
o della cassa pensioni. I superstiti dei dispersi devono annunciarsi 
alla cassa di compensazione AVS competente della persona dispersa, 
per risalire alla quale si può ricorrere se del caso all’ultimo 
datore di lavoro.
Considerate le dimensioni e le caratteristiche del disastro che ha 
colpito il Sud-Est asiatico si deve presumere che di molti 
assicurati deceduti non si potrà rinvenire o identificare la salma. 
Questo fatto non è privo di conseguenze per l’esercizio del diritto 
a prestazioni per superstiti delle assicurazioni sociali (rendite 
per vedove, vedovi e orfani). Considerate le particolari 
circostanze, l’UFAS ha deciso che l’AVS rinuncerà in questo caso a 
subordinare il diritto a rendite per superstiti al termine d’attesa 
di un anno. In questo modo le rendite potranno essere versate senza 
inutili ritardi.
Alle casse di compensazione è stata data istruzione di trasmettere 
all’UFAS tutte le richieste di rendite per superstiti relative al 
probabile decesso di un assicurato nel contesto della catastrofe 
verificatasi in Asia. La verifica dei casi avverrà così a livello 
centrale. Per accertare il diritto alle prestazioni il meno 
burocraticamente possibile, l’Ufficio si baserà sulle informazioni 
del DFAE (p. es. l’elenco dei dispersi) da cui si può desumere che 
un determinato assicurato è stato pressoché certamente vittima dello 
Tsunami. L’UFAS deciderà del diritto a prestazioni dell’AVS nei 
singoli casi, fermo restando che successivamente sarà necessario 
presentare una dichiarazione di scomparsa. Inoltre sarà introdotta 
una procedura specifica affinché AVS ed assicuratori-infortuni e 
casse pensioni eventualmente competenti possano informarsi a vicenda 
sui casi pendenti.
A chi devono rivolgersi gli interessati? Le persone che avessero 
perso nella catastrofe un coniuge o dei figli sono pregate di 
rivolgersi in primo luogo alla cassa di compensazione AVS competente 
per il disperso, alla quale si può risalire attraverso il 
certificato AVS o con l’aiuto dell’ultimo datore di lavoro dello 
scomparso. Si consiglia inoltre di annunciare un possibile diritto a 
prestazioni all’assicuratore-infortuni ed alla cassa pensioni della 
persona dispersa. Anche in questo caso il datore di lavoro può 
essere d’aiuto. La procedura semplificata descritta in relazione 
all’AVS NON sostituisce la procedura di dichiarazione di scomparsa, 
che dev’essere comunque avviata tramite un tribunale civile. L’AVS 
chiederà la restituzione delle prestazioni per superstiti assegnate 
indebitamente.
Prassi vigente normalmente per i dispersi Per le situazioni di 
"pericolo imminente di morte" nelle quali una persona è 
probabilmente scomparsa, il Codice civile stabilisce che dopo un 
anno può essere avviata presso un giudice civile una procedura di 
dichiarazione della scomparsa. Il giudice decide se si è trattato di 
una situazione di "pericolo imminente di morte". Se sì, trascorso un 
altro anno, può pronunciare la dichiarazione di scomparsa. In questo 
caso l’AVS versa le prestazioni per superstiti con effetto 
retroattivo al momento della scomparsa stabilito. Tuttavia, nei casi 
di "pericolo imminente di morte" l’AVS versa prestazioni per 
superstiti già a partire dal momento in cui è stata avviata la 
procedura di dichiarazione della scomparsa (dunque al più presto un 
anno dopo la scomparsa medesima), se è presumibile che al termine 
della procedura dovrà comunque versare retroattivamente prestazioni 
per superstiti.
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Servizio stampa e informazione
Informazioni: 	031 322 92 11
			Harald Sohns, portavoce
I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono 
disponibili all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch

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