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Office fédéral des assurances sociales

Copertura contro gli infortuni non professionali: miglioramento in favore di chi beneficia di un assegno cantonale in caso di maternità

Berna (ots)

La legge ginevrina sull'assicurazione maternità,
entrata in vigore il 1° luglio di quest'anno, ha evidenziato delle
lacune in materia di assicurazione contro gli infortuni a causa di un
difetto di coordinamento con la Legge federale sull'assicurazione
contro gli infortuni (LAINF). Per garantire il mantenimento della
copertura contro gli infortuni non professionali alle beneficiarie di
assegni in caso di maternità, il Consiglio federale ha deciso di
parificare le prestazioni cantonali versate in caso di maternità al
salario definito dalla LAINF. La modifica dell'ordinanza entrerà in
vigore il 1° dicembre 2001.
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - è qui intesa
la copertura contro gli infortuni non professionali - termina dopo 30
giorni dalla cessazione del diritto al salario. Questo salario
corrisponde, prima di tutto, alla rimunerazione di una prestazione
lavorativa, ma anche a rimunerazioni e a prestazioni di sostituzione
definite dal Consiglio federale. Le prestazioni cantonali versate in
caso di maternità non rientravano, fino ad oggi, nell'elenco delle
prestazioni di sostituzione. Ad eccezione di coloro che avessero
sottoscritto in tempo una convenzione per protrarre la copertura
dell'assicurazione, per principio le persone che ricevono queste
indennità in sostituzione del salario non sono più assicurate contro
gli infortuni non professionali alla fine del periodo ordinario di
copertura. Gli assicuratori LAINF hanno tuttavia fatto un passo nella
direzione delle proprie assicurate decidendo, fino ad una
regolamentazione definitiva, di parificare l'assegno in caso di
maternità alle indennità giornaliere delle assicurazioni malattie e
infortuni versate in sostituzione del salario.
Per evitare lacune in materia di assicurazione contro gli
infortuni nei confronti delle beneficiarie di assegni in caso di
maternità, il Consiglio federale ha deciso di parificare questo tipo
d'indennità al salario secondo la LAINF. In questo modo le persone
interessate beneficiano automaticamente, a certe condizioni, della
copertura contro gli infortuni non professionali.
Come le altre prestazioni di sostituzione (indennità giornaliere
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
dell'assicurazione militare, dell'AI, delle indennità di perdita di
guadagno delle casse malati e delle assicurazioni malattie ed
infortuni private) le prestazioni cantonali versate come contributi
per l'assicurazione maternità non sottostanno nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni ad alcun premio.

Contatto:

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Bernard Schuler
tel. +41 31 322 90 30
Sezione assicurazione contro gli infortuni e prevenzione infortuni
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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