Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Media Service: Consiglio svizzero della stampa
Presa di posizione 58/2010
(www.presserat.ch/28530.htm)
Il «Caso Hirschmann»
Ein Dokument
Interlaken (ots)
- Indicazioni: Ulteriori informazioni possono essere scaricate in formato pdf gratuitamente su: http://presseportal.ch/fr/pm/100018292/?langid=4 -
Tema: Sfera privata / Presunzione di innocenza / Quando sono soltanto voci... / Dovere di ascolto / Gogna mediatica
Riassunto
Senso della misura da parte delle redazioni e gogna mediatica nel «caso Hirschmann»
La Dichiarazione dei doveri del giornalista non fornisce ricette utili a prevenire ogni conseguenza indesiderata della libertâ di stampa. È il caso della «gogna mediatica» scatenata dal «caso Hirschmann». Il Consiglio della stampa rivolge tuttavia un appello alle redazioni, perché non vengano meno ai loro doveri anche quando le notizie (o le voci) si moltiplicano a valanga. In particolare, devono badare alle conseguenze negative che ne possono derivare per le persone interessate.
Tra la fine del 2009 e l'inizio del 2020, l'arresto di Carl Hirschmann, gestore del ritrovo notturno «St. Germain» di Zurigo, diede luogo per settimane a una valanga di articoli. L'interessato ha presentato un reclamo al Consiglio della stampa, criticando in particolare il comportamento delle testate dell'editore Ringier, che percepisce come il mandante di una «esecuzione mediatica». Nella Presa di posizione appena pubblicata, il Consiglio della Stampa non si pronuncia sui singoli articoli (varie centinaia) ma si limita a esprimersi sulle questioni di principio toccate dal caso.
Se persone pubbliche come Carl Hirschmann sono toccate da un provvedimento giudiziario, i mass media sono certamente autorizzati a pubblicarne il nome, anche in contesti negativi, se il caso iè in rapporto con la loro notorietà. Una grande copertura mediatica non contrasta con il principio della presunzione di innocenza se negli articoli è precisato che nessuna condanna definitiva è stata ancora pronunciata e l'indipendenza del giudizio rimane garantita.
Ciò detto, i mass media non devono lasciarsi trascinare a pubblicare ogni sorta di pettegolezzi e di sospetti unicamente per «tenere in caldo» l'argomento. Il Consiglio della stampa ricorda che nel caso di persone in stato di arresto preventivo essi hanno il dovere di prendere contatto con un loro eventuale rappresentante, di cui devono pubblicare la presa di posizione. Se non è stato possibile stabilire un contatto con l'arrestato o con un suo rappresentante, ciò dev'essere chiaramente precisato negli articoli.
Inoltre, anche se specifiche redazioni o singoli giornalisti non possono essere considerati responsabili della «gogna mediatica», loro dovere è agire responsabimente nella selezione delle informazioni da pubblicare. In tale valutazione deve essere inclusa la considerazione degli effetti che una valanga di articoli può avere su una persona - senza per altro dimenticare che un'insistenza eccessiva su determinati temi può andare a scapito di altre tematiche importanti.
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