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Media Service: Consiglio svizzero della stampa; Presa di posizione 52/2011 Commenti anonimi online
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Interlaken (ots)
Consiglio svizzero della stampa; Presa di posizione 52/2011 (http://presserat.ch/_52_2011.htm)
Tema: commenti anonimi online
Riassunto
Nella Presa di posizione 64 del 2010 il Consiglio della stampa si era occupato di messaggi anonimi trasmessi via SMS pubblicati dall'«Oltner Tagblatt», prendendo spunto dal caso per verificare la propria prassi circa le lettere anonime pubblicate nei mass media scritti. Di recente il Consiglio ha fatto un passo avanti occupandosi della pubblicazione di scritti non firmati nei media online, nei forum di discussione e nei blog.
Il Consiglio della stampa ribadisce dapprima che le imprese mediatiche sono responsabili dei contenuti delle loro pubblicazioni. La responsabilità delle redazioni, invece, è limitata ai contributi redazionali e ai relativi commenti: non si estende cioè al contenuto dei blog se l'impresa ha deciso di aprire il proprio sito online a questo tipo di contributi. Fanno eccezione i blog che hanno un rapporto diretto con persone o cose su cui si riferisce nella parte redazionale. Come per la separazione tra testi e pubblicità, le imprese mediatiche devono indicare chiaramente nel contenitore dei blog che la redazione non risponde dei contenuti.
Il Consiglio della stampa ribadisce che le norme deontologiche circa le lettere dei lettori sono valide tanto nel caso di pubblicazione sull'edizione cartacea quanto nel caso di pubblicazione online. Per la deontologia professionale è indifferente la forma della pubblicazione: che conta è il contenuto. Perciò i commenti postati in rete valgono tanto quanto i commenti espressi dalle lettere dei lettori.
Sono tuttavia ammesse due eccezioni:
- Un commento può essere pubblicato senza firma quando siano tutelati interessi (sfera privata, protezione della fonte) degni di protezione.
- In forza del principio di proporzionalità sarebbe fuori luogo esigere l'identificazione degli autori nei forum di discussione, in quanto contraddirebbe la natura stessa di questi contributi (l'immediatezza e la spontaneità della reazione del pubblico). Ciò, tuttavia, alla condizione che la redazioni eserciti un controllo preventivo alla pubblicazione, allo scopo di evitare commenti lesivi dell'onore o discriminatori.
Le redazioni devono intervenire su un testo - sia esso destinato alla stampa oppure alla rete - in caso di evidente violazione delle regole della deontologia. Limitarsi a un controllo a posteriori non è mai ammissibile, anche perché, sia pure cancellato per un intervento della redazione successivo alla pubblicazione, e perciò rimasto in rete per un tempo breve, della violazione della «Dichiarazione dei doveri del giornalista» la redazione rimane responsabile.
Contatto:
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