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Non basta mettere due testimonianze a fronte: le redazioni devono ricercare la verità (presa di posizione 77/2020)
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Bern (ots)
Parti: Rouge c. "20 minutes" e "Vigousse"
Tema: Ricerca della verità / Testimonianze anonime / Diritto di essere ascoltato in caso di addebiti gravi / Forum on line
Reclamo contro "20 minutes" respinto
Reclamo contro "Vigousse" parzialmente accolto
Riassunto
Possono i media, occupandosi di un cambiamento di strategia di una radio, citare dei fatti riportati da un testimone senza darsi la pena di verificare come stanno le cose? Il Consiglio svizzero della stampa ribadisce che il dovere di ricerca della verità, contenuto nel codice deontologico, richiede la verifica, per quanto possibile, dei dati di fatto narrati dal testimone, soprattutto perché egli è personalmente in conflitto con l'istituzione criticata.
Nel novembre 2018 "20 Minutes" e in seguito "Vigousse", settimanale satirico, pubblicavano un articolo su un cambiamento di strategia deciso da "Radio Rouge FM". Il primo mette in rapporto il nuovo orientamento con la politica dell'Ufficio federale delle comunicazioni, UFCOM. Il secondo riporta le dichiarazioni di un testimone, ex dipendente della radio, che critica severamente le decisioni prese dalla direzione di "Rouge". Il testimone, designato con uno pseudonimo, reca varie informazioni che si riveleranno errate - "Vigousse" lo ammetterà nella sua risposta al reclamo.
Nell'articolo le dichiarazioni del testimone sono fatte seguire semplicemente da una presa di posizione della direttrice di "Rouge". Il reclamo presentato al Consiglio della stampa da "Rouge" contro le due pubblicazioni denuncia il mancato rispetto del dovere di ricerca della verità da parte della redazione e ritiene abusivo l'adozione dello pseudonimo.
Il Consiglio della stampa riconosce che "Vigousse" poteva senz'altro far uso di uno pseudonimo per proteggere l'identità del testimone, e constata che la direttrice era pur stata ammessa a un colloquio con la redazione. Ma la semplice pubblicazione del parere di quest'ultima non esonerava dal dovere di verificare se quanto sostenuto dal testimone corrispondeva ai fatti, eventualmente avrebbe consigliato di sfumare la durezza delle critiche. Contrapporre semplicemente parere a parere non risponde al dovere minimo di verifica e di ricerca della verità richiesto dalla deontologia.
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