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L'emissione sperimentale di OGM da parte del Politecnico federale di Zurigo dovrà iniziare a primavera

Berna (ots)

COMUNICATO STAMPA DATEC
L'emissione sperimentale di OGM da parte del Politecnico federale di 
Zurigo dovrà iniziare a primavera
Il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) deve poter avviare nella 
primavera 2003 l'emissione sperimentale di grano geneticamente 
modificato. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha abrogato l'effetto 
sospensivo dei ricorsi contro la decisione dell'Ufficio federale 
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) di autorizzare 
tale esperimento. Qualora il PFZ non riuscisse a seminare il grano 
entro primavera, l'emissione sperimentale autorizzata dall'UFAFP 
potrebbe non avere più luogo. Un eventuale ricorso contro la 
decisione del DATEC dovrà essere inoltrato entro dieci giorni al 
Tribunale federale.
L'UFAFP aveva autorizzato l'emissione sperimentale nel dicembre 
2002. La decisione era stata impugnata da diverse organizzazioni e 
da cittadini privati che avevano inoltrato un ricorso al DATEC.
Tali ricorsi hanno effetto sospensivo. Ciò significa che il PFZ può 
dare avvio all'emissione sperimentale soltanto dopo la conferma, da 
parte dell'istanza di ricorso, dell'autorizzazione contestata. Il 
DATEC ha però facoltà di annullare, di sua iniziativa o su richiesta 
di una delle parti in causa, l'effetto sospensivo del ricorso. Le 
seguenti ragioni hanno spinto il Dipartimento ad avvalersi di tale 
possibilità:
  • Per usufruire di condizioni favorevoli all'esperimento, il PFZ deve poter iniziare la semina entro marzo. Tuttavia, il DATEC non riuscirà a portare a termine la procedura di ricorso entro tale scadenza. Di conseguenza, il PFZ dovrebbe rinviare l'emissione sperimentale di un anno, con il rischio di perdere ogni garanzia di finanziamento da parte del Fondo Nazionale Svizzero.
  • L'UFAFP aveva dapprima negato l'autorizzazione all'esperimento. La sua decisione era stata però impugnata dal Politecnico federale con un ricorso al DATEC, il quale, non confermando il giudizio negativo dell'UFAFP, aveva classificato la suddetta emissione sperimentale ed il rischio ambientale ad essa correlato come fondamentalmente accettabili. La decisione del DATEC non è mai stata impugnata.
  • Date le circostanze, l'interesse legato all'esecuzione dell'emissione sperimentale risulta preponderante rispetto a quello concernente l'effetto sospensivo dei ricorsi.
I ricorrenti hanno chiesto al DATEC di sospendere l'autorizzazione 
dell'emissione sperimentale rilasciata dall'UFAFP. Con la decisione 
di abrogare l'effetto sospensivo dei ricorsi, il DATEC non ha 
espresso un giudizio sull'istanza inoltrata, ma ha invece ordinato 
una misura di prevenzione nel quadro dell'esame, tuttora in corso, 
dei ricorsi stessi. La decisione del Dipartimento è quindi 
provvisoria e può, a sua volta, essere impugnata. Come per l'oggetto 
principale della causa, un'eventuale impugnazione va inoltrata non 
più al DATEC ma al Tribunale federale, al quale si può ricorrere 
entro dieci giorni. Qualora i ricorrenti decidessero d'impugnare 
tale decisione, sarebbe allora compito del Tribunale federale, quale 
suprema istanza, decidere a titolo definitivo se l'emissione 
sperimentale potrà avere luogo quest'anno.
Berna, 21 febbraio 2003
DATEC  Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni
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