Eidg. Finanz Departement (EFD)
Modifica della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare
Berna (ots)
11 lug 2003 (DFF) La modifica della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, decisa dal Consiglio federale , entrerà in vigore il 1° gennaio 2004. Essa comporta, da un lato, la riduzione della durata dell'assoggettamento alla tassa militare nonché un adeguamento dell'aliquota della tassa. D'altro lato, la modifica prevede un adeguamento della procedura di tassazione e di riscossione al diritto in materia di imposta federale diretta.
Il 4 ottobre 2002 le Camere federali hanno approvato la modifica della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 e tiene conto in particolare di due esigenze: in primo luogo, ai sensi della parità di trattamento per quanto riguarda l'obbligo di prestare servizio militare, l'aliquota della tassa è stata aumentata dall'attuale due al tre per cento, poiché nel quadro di Esercito XXI i militari devono assolvere in un periodo molto più breve (ossia tra i 20 e i 30 anni) circa lo stesso totale obbligatorio di giorni di servizio previsto da Esercito 95.
In secondo luogo, la procedura di tassazione e di riscossione viene adeguata alla procedura vigente nell'ambito dell'imposta federale diretta e delle imposte cantonali. Questo adeguamento era necessario, poiché dal 2003 tutti i Cantoni sono passati al sistema di tassazione annuale postnumerando sia per le imposte cantonali sia per l'imposta federale diretta.
Informazioni: Walter Sigrist, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 74 53
Dipartimento federale delle finanze DFF Comunicazione CH-3003 Berna http://www.dff.admin.ch