Eidg. Finanz Departement (EFD)
EFD: Il segreto bancario non deve coprire gli atti criminali
Berna (ots)
11 set 2003 (DFF) Anche in futuro occorre garantire che il segreto bancario non offra protezione agli atti criminali. Solo in questo modo il segreto bancario potrà essere mantenuto a lungo termine. Questa nota posizione è stata ribadita dal Consiglio federale nella risposta a un'interpellanza del consigliere nazionale Flavio Maspoli (Lega/TI).
Con l'interpellanza del 4 marzo 2002 il consigliere nazionale Flavio Maspoli chiedeva informazioni concernenti le speculazioni sulla soppressione del segreto bancario svizzero che il Ministro italiano delle finanze Giulio Tremonti aveva avanzato in un'intervista rilasciata al quotidiano italiano "Corriere della Sera".
Nella sua risposta il Governo ha dichiarato di non essere a conoscenza delle informazioni che hanno dato adito alle asserzioni del Ministro italiano delle finanze Giulio Tremonti. Probabilmente le dichiarazioni di allora perseguivano, in prima linea, uno scopo di politica interna. Al momento dell'intervista, infatti, il decreto sull'amnistia fiscale emanato il 21 novembre 2001 dal Governo italiano aveva già dispiegato i suoi effetti. Questa misura doveva indurre i contribuenti italiani a rimpatriare i fondi depositati all'estero, e finora mai dichiarati, dietro pagamento di una tassa di legalizzazione del 2,5 per cento e senza altra pena a loro carico.
Nella stessa risposta il Consiglio federale ribadisce una volta di più la sua intenzione di mantenere a lungo termine il segreto bancario. In pari tempo pone nuovamente l'accento sul fatto che ciò non debba in nessun caso coprire le attività criminali. Il segreto bancario svizzero non è assoluto; esso può infatti essere levato nel quadro di un'inchiesta penale o di una procedura di assistenza giudiziaria. Solo una politica penale che persegua l'abuso del segreto bancario nei casi di attività criminali può garantire il mantenimento a lungo termine del segreto bancario.
Il Governo non sostiene la proposta dell'autore dell'interpellanza di non ratificare gli accordi fra Svizzera e Italia sull'assistenza giudiziaria in campo economico, finanziario, fiscale e doganale. La mancata ratifica dell'accordo internazionale che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ha finora avuto come unica conseguenza il fatto che le disposizioni di questo accordo non abbiano trovato applicazione. La mancata ratifica non comporta invece nessuna limitazione per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria che la Svizzera fornisce sulla base di altre convenzioni conchiuse con l'Italia. Nel frattempo il Consiglio federale ha ritenuto che non vi era più motivo di rinviare la ratifica e, il 1° aprile 2003, ha pertanto ratificato il suddetto accordo internazionale aggiuntivo.
Informazioni: Lukas Schneider, Amm. fed. contribuzioni, tel. 031 324 91 29.
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