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EFD: Casse pensioni della Confederazione e delle ex aziende federali: orientamento per la soluzione degli imminenti problemi

Berna (ots)

30 ott 2003 (DFF) Lo scorso mese di maggio il
Consiglio federale ha deciso il passaggio dalla Cassa pensioni della 
Confederazione (CPC) a PUBLICA. In considerazione delle conseguenze 
finanziarie per la Confederazione, il Governo ha approntato 
ulteriori misure che ha discusso unitamente ai problemi di 
finanziamento degli istituti di previdenza delle ex aziende 
federali. Al riguardo ha fissato il quadro per una revisione della 
legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge 
sulla CPC) nonché adeguamenti dei piani di previdenza di PUBLICA e 
incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di preparare 
un messaggio che potrà essere trattato l'anno prossimo in 
Parlamento. Nel quadro della revisione della legge sulla CPC, il 
Consiglio federale intende fra l'altro stralciare la garanzia per la 
mezza compensazione del rincaro. Alla luce della situazione 
demografica sostiene inoltre riduzioni degli incentivi per 
pensionamenti anticipati volontari in seno all'Amministrazione 
federale. Infine, i datori di lavoro affiliati a PUBLICA e quelli 
usciti dalla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) dovrebbero 
partecipare al disavanzo della Cassa nella misura delle parti di 
disavanzo congelate a partire dagli anni Ottanta.
All'atto della costituzione di PUBLICA (1° giugno 2003), i datori di 
lavoro (Confederazione e organizzazioni affiliate) si sono impegnati 
ad ammortizzare il disavanzo accumulato di circa 12 miliardi di 
franchi (stato al 31.12. 2002) al più tardi entro otto anni. Sette 
miliardi sono costituiti essenzialmente da sottocoperture imputabili 
alla generazione d'entrata, da contributi non versati dei datori di 
lavoro e da perdite attuariali mentre gli altri cinque miliardi 
riguardano perdite sugli investimenti.
Conscio che l'assunzione delle perdite sugli investimenti tocchi 
indirettamente anche i contribuenti, il Consiglio federale ritiene 
opportuno che gli assicurati di PUBLICA - come gli assicurati delle 
casse private - contribuiscano a sopportare le perdite in borsa. Non 
si prevede comunque un aumento dei contributi a carico degli 
assicurati bensì una partecipazione dei datori di lavoro a possibili 
futuri utili: i datori di lavoro dovrebbero poter partecipare a 
eventuali futuri utili di borsa di PUBLICA per un ammontare massimo 
pari alla quota di disavanzo imputabile agli investimenti e per una 
durata di 15 anni. Il riflusso di questa parte di utile dovrebbe 
però essere possibile solo dopo la costituzione dei necessari 
accantonamenti legali e regolamentari. Nonostante differenti pareri 
il Consiglio federale ritiene ragionevole e opportuno beneficiare di 
una parte degli eventuali futuri utili di borsa. Ciò deve essere 
reso possibile attraverso un complemento di legge specifica, vale a 
dire della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione. 
La possibilità di usufruire di una parte dei redditi patrimoniali 
superiori alla media dovrà essere esaminata nell'ambito 
dell'introduzione del primato dei contributi.
Costituzione di riserve di fluttuazione
Per poter compensare in avvenire eventuali perdite di reddito sul 
patrimonio investito, la legge prevede sia riserve di fluttuazione 
sia una garanzia della Confederazione fino alla costituzione di tali 
riserve. Il Consiglio federale ha deciso di effettuare i pagamenti 
dei contributi riguardanti tale garanzia sottoforma di acconti al 
fine di costituire le riserve di fluttuazione. Non appena i 
contributi versati raggiungeranno il 10 per cento del capitale di 
copertura esposto nel bilancio di apertura, la garanzia della 
Confederazione si estinguerebbe.
Riduzione degli incentivi per il pensionamento anticipato volontario
In considerazione della situazione demografica, il Consiglio 
federale ritiene sensato ridurre gli incentivi ai pensionamenti 
anticipati in seno all'Amministrazione federale. In primo luogo 
intende far verificare dal lato attuariale le disposizioni sul 
pensionamento anticipato volontario. A seconda dell'esito di questo 
esame, l'età e la durata d'assicurazione dovrebbero essere elevate 
rispettivamente prolungate affinché i pensionamenti anticipati 
volontari per ragioni di età possano essere finanziariamente 
garantiti. Secondo il Governo un'altra possibilità per finanziare 
integralmente i pensionamenti anticipati risiederebbe nell'aumento 
dell'importo che i beneficiari di pensioni transitorie dovrebbero 
restituire. Nel sistema vigente la pensione transitoria è finanziata 
solo parzialmente attraverso contributi paritetici nonché 
restituzioni da parte dei beneficiari a partire dal raggiungimento 
dell'età AVS. Il Consiglio federale intende distanziarsi dal 
finanziamento paritetico (parziale) della pensione transitoria. Per 
la pensione transitoria - la cui riscossione è volontaria - occorre 
prevedere l'obbligo di restituzione integrale a carico dei 
beneficiari.
Compensazione del rincaro: soppressione delle garanzie nella legge 
sulla CPC
Il progetto che sarà sottoposto al Parlamento mira a sopprimere la 
garanzia del datore di lavoro di una compensazione del rincaro pari 
al 50 per cento così come la disposizione transitoria che garantisce 
ai pensionati la stessa compensazione percentuale del rincaro 
riservata al personale federale attivo. Questa garanzia include 
attualmente anche i pensionati che sono andati in quiescenza prima 
dell'autonomizzazione delle ex aziende federali, ma che percepiscono 
le loro pensioni dagli istituti di previdenza delle FFS, della 
Posta, di Skyguide e di Swisscom. Con la soppressione della garanzia 
queste aziende verrebbero finanziariamente sgravate. Tuttavia, quale 
misura di sostegno di politica del personale il Consiglio federale 
prevede - in caso di elevato rincaro o qualora il rincaro accumulato 
sulle rendite abbia raggiunto una determinata proporzione - di 
concedere ai pensionati della Confederazione una compensazione del 
rincaro, purché la situazione finanziaria della Confederazione e 
delle ex aziende federali lo permetta.
Ripartizione del disavanzo
In vista dell'approvazione del bilancio d'apertura di PUBLICA il 
Consiglio federale ha stabilito anche il procedimento in ordine alla 
ripartizione del disavanzo fra le organizzazioni, ex aziende 
federali comprese, che sono migrate verso PUBLICA e quelle che hanno 
lasciato la CPC.
Secondo il decreto del Governo, le organizzazioni affiliate alla 
Cassa pensioni della Confederazione migrate verso PUBLICA e anche 
quelle uscite devono sopportare il disavanzo della Cassa pensioni 
della Confederazione solo in ragione delle loro parti del disavanzo 
congelate a partire dagli anni Ottanta. Con la modifica 
dell'articolo 26 della legge sulla CPC dovrebbe essere creata una 
base legale che le gravi unicamente di questa parte di disavanzo 
congelato. Il rimanente disavanzo, comprese le perdite sugli 
investimenti, dovrebbe essere assunto dalla Confederazione.
Esaminare a fondo le richieste di Posta e FFS
Con il rapporto finale del 17 giugno 2003 concernente le analisi dei 
rischi delle Casse pensioni il Consiglio federale ha preso 
conoscenza della situazione patrimoniale a fine 2002 degli istituti 
di previdenza delle più importanti aziende vicine alla 
Confederazione e dei possibili sviluppi del loro grado di copertura. 
Sulla base delle proiezioni del grado di copertura, gli esperti 
assicurativi della Confederazione hanno sollevato dubbi circa la 
possibilità di eliminare la considerevole sottocopertura della Cassa 
pensioni delle FFS senza un versamento unico del datore di lavoro 
rispettivamente della Confederazione. Le proiezioni del grado di 
copertura e la sfavorevole struttura assicurativa porrebbero anche 
la Cassa pensioni della Posta di fronte a problemi analoghi. Il 
Consiglio federale vuole quindi entrare nel merito delle richieste 
di FFS e Posta e sottoporle ad analisi approfondita. Le aziende di 
queste casse pensioni si sono rivolte alla Confederazione 
invitandola a fornire un contributo per la soluzione dei loro 
problemi di casse pensioni (FFS: effettivo delle persone andate in 
pensione prima del 1.1.2001; Posta: deficit di finanziamento 
all'inizio dell'assunzione dell'attività operativa della cassa 
pensioni della Posta). Le casse pensioni autonome di queste aziende 
non verranno però esonerate dalla loro responsabilità di colmare da 
sole la loro sottocopertura. Quale base determinante per l'esame 
delle richieste il Consiglio federale ha stabilito i seguenti 
principi:
  • Le richieste devono essere esaminate nel quadro della prevista revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), della legge sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC) e nell'ambito dell'imminente cambiamento dal primato delle prestazioni al primato dei contributi in seno alla Confederazione.
  • A tutela dell'equilibrio finanziario delle casse occorre tenere conto della responsabilità degli organi degli istituti di previdenza autonomi, in particolare dell'eliminazione dei deficit di finanziamento e dell'adozione di misure di risanamento ragionevoli.
  • Si rinuncia all'affiliazione di nuovi effettivi di pensionati presso PUBLICA.
  • Si rinuncia a una registrazione progressiva delle garanzie di prestazioni della Confederazione per le casse pensioni autonome.
  • In caso di valutazione dei bisogni e delle proporzioni di eventuali aiuti finanziari della Confederazione, bisogna fondarsi sulla situazione finanziaria della cassa pensioni al 31 dicembre 2003.
  • Il passaggio al primato dei contributi è una condizione necessaria per un eventuale sostegno della Confederazione.
  • Eventuali aiuti finanziari concessi dalla Confederazione a casse pensioni devono avvenire attraverso l'azienda, affinché non venga impedito il successivo riflusso finanziario. Stanziamenti sotto forma di riserve di fluttuazione devono essere esclusi.
  • È da prendere in considerazione il rischio di pregiudizi di altre casse pensioni, in qualsivoglia forma vicine alla Confederazione.
Il messaggio su una panoramica globale delle questioni riguardanti 
le casse pensioni nonché proposte di soluzioni per PUBLICA e per gli 
istituti di previdenza vicini alla Confederazione così come una 
presentazione nel bilancio degli impegni in materia di previdenza 
dei singoli datori di lavoro dovrebbero venir sottoposti al 
Parlamento verosimilmente verso la metà del 2004.
All'inizio del 2004, con l'invio degli attestati di rendita, i 
pensionati saranno informati direttamente da PUBLICA sulle 
conseguenze della prevista soppressione della garanzia legale per 
l'adeguamento al rincaro delle rendite versate da PUBLICA.
Informazioni:
David Gerber, Ufficio federale del personale, tel. 031 323 93 65 
Peter Saurer, Amministrazione fed. delle finanze, tel. 031 322 60 09
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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