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EFD: Averi non rivendicati: consegna del rapporto degli esperti al Dipartimento federale delle finanze

Berna (ots)

06 lug 2004 (DFF) La commissione d'esperti istituita
dal DFF e diretta dal prof. Luc Thévenoz ha consegnato il suo 
rapporto e il relativo disegno di legge federale sugli averi non 
rivendicati. In considerazione dello svolgimento controverso della 
procedura di consultazione relativa a un precedente avamprogetto, il 
Consiglio federale aveva incaricato il DFF di istituire una 
commissione d'esperti. Il disegno di legge presentato dalla 
commissione definisce le condizioni quadro dell'autodisciplina. Il 
DFF procederà ora all'analisi del rapporto. Il Consiglio federale 
deciderà sulla procedura ulteriore.
Conformemente alla proposta della commissione d'esperti, la futura 
legge si applicherà ai seguenti intermediari finanziari: banche, 
commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi di 
investimento nella misura in cui gestiscono esse stesse conti di 
quote, istituzioni di assicurazione per le assicurazioni sulla vita 
che prevedono la formazione di capitale, nonché la Posta Svizzera 
per le sue prestazioni di servizi finanziari. Gli amministratori 
indipendenti di beni sono invece assoggettati solo parzialmente alla 
legge. Inoltre il disegno di legge autorizza qualsiasi altro 
depositario al quale sono stati affidati averi nell'ambito della sua 
attività professionale (avvocato, notaio, fiduciario) e 
impossibilitato a restituirli agli aventi diritto a liberarsi 
dall'obbligo di restituzione trasferendo tali averi a un 
intermediario finanziario assoggettato alla legge con il consenso di 
quest'ultimo.
Il disegno di legge stabilisce in termini generali le misure che 
devono essere prese dagli intermediari finanziari assoggettati per 
mantenere o riallacciare i contatti con la loro clientela. Se le 
ricerche sono infruttuose, gli averi sono da considerare non 
rivendicati e devono essere annunciati alla competente centrale 
d'informazione. Essa indica ai richiedenti legittimati 
l'intermediario finanziario presso il quale possono fare valere le 
loro pretese. Per ogni categoria di intermediario finanziario deve 
essere istituita una centrale d'informazione, pur essendo garantita 
la possibilità di un'annessione a un'altra centrale. Le centrali 
d'informazione sono istituite dalle organizzazioni del ramo e hanno 
l'obbligo di collaborare tra di loro.
Il disegno di legge prevede infine la prescrizione degli averi non 
rivendicati entro il termine di 30 anni dopo l'ultimo contatto. 
L'intermediario finanziario li trasferisce allora alla 
Confederazione, che ne riversa la metà ai Cantoni. Il disegno di 
legge dà ampio spazio all'autodisciplina e tiene conto delle 
esperienze acquisite e delle direttive in vigore nel settore 
bancario.
Novità rispetto all'avamprogetto posto in consultazione
Il disegno della commissione d'esperti diverge dall'avamprogetto 
posto in consultazione in particolare nei seguenti punti: esso 
definisce le condizioni quadro dell'autodisciplina, estende il campo 
d'applicazione personale della legge, stabilisce singole 
disposizioni speciali per il ramo assicurativo, introduce la 
partecipazione dei Cantoni all'utile di liquidazione, rinuncia 
all'istituzione di una centrale statale d'informazione, offre la 
possibilità di una gestione collettiva degli averi patrimoniali non 
rivendicati, prevede singole norme speciali applicabili ai valori 
patrimoniali di piccola entità e sancisce la prescrizione 
dell'obbligo di restituzione dopo 30 anni (invece di 50).
Le tappe più importanti:
1997: Il Consiglio federale incarica l'amministrazione di elaborare 
un avamprogetto di legge da porre in consultazione relativo agli 
averi non rivendicati.
Estate 2000: Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) 
e il DFF avviano congiuntamente la procedura di consultazione 
relativa a un avamprogetto di legge federale sugli averi non 
rivendicati.
15 maggio 2002: Pubblicazione dei risultati della procedura di 
consultazione.
1° luglio 2002: In considerazione delle controversie suscitate 
dall'avamprogetto di legge, il Consiglio federale incarica il DFF di 
istituire una commissione d'esperti di dimensioni ridotte. La 
normativa legale dovrà stabilire le condizioni di attuazione di 
un'autodisciplina.
Fine 2003: Dato che i lavori e le analisi necessarie richiedono 
maggior tempo del previsto, la consegna del rapporto e del disegno 
di legge federale è rinviata al secondo semestre del 2004.
Informazioni per i giornalisti:
Prof. Luc Thévenoz, Università di Ginevra, tel. 022 379 86 54
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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