Eidg. Finanz Departement (EFD)
L'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali sarà adeguata
Berna (ots)
27 ott 2004 (DFF) In data odierna il Consiglio federale ha deciso di adeguare con effetto al 1° gennaio 2005 l'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali. In futuro il carburante per i voli privati all'estero sarà tra l'altro assoggettato all'imposta sugli oli minerali.
L'agevolazione fiscale dei carburanti per il rifornimento dei voli privati all'estero è soppressa.
Un'ulteriore modifica concerne le quantità massime annuali esenti dall'imposta per quanto riguarda i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili fabbricati in impianti pilota e di dimostrazione autorizzati. A partire dall'anno prossimo esse ascenderanno a 5 milioni anziché 2,5 milioni di litri per impianto. La quantità totale per i carburanti provenienti da diversi impianti è stata aumentata da 5 a 20 milioni di litri. Trattasi di una soluzione intermedia affinché, sino all'entrata in vigore della prevista esenzione dall'imposta per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili, l'esercizio degli impianti già autorizzati possa essere mantenuto.
Nella modifica dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali viene sottolineato in modo esplicito che il carburante importato in esenzione da imposta nel serbatoio di un veicolo non deve essere travasato, ma utilizzato con lo stesso veicolo. Il Consiglio federale vuole in tal modo evitare le distorsioni concorrenziali sul mercato dei trasporti.
Informazioni per i giornalisti: Peter Iseli, Direzione generale delle dogane, tel. 031 322 67 28
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