Eidg. Finanz Departement (EFD)
Il Consiglio federale approva il messaggio concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori
Berna (ots)
17 nov 2004 (DFF) La prassi fiscale attuata finora nell'ambito delle partecipazioni dei collaboratori sarà presto modificata. Il Consiglio federale prevede l'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro provenienti da opzioni dei collaboratori non quotate in borsa o bloccate soltanto al momento del loro esercizio. Per contro, per le altre partecipazioni dei collaboratori (le azioni dei collaboratori liberamente disponibili e quelle bloccate nonché le opzioni dei collaboratori liberamente disponibili) l'imposizione è mantenuta al momento dell'acquisizione. Le regolamentazioni adottate risultano attrattive sotto il profilo fiscale in particolare per due ragioni: da un lato, poiché il valore venale delle azioni dei collaboratori bloccate è ridotto del sei per cento annuo per un massimo di dieci anni e, dall'altro, poiché i vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori sono ridotti del dieci per cento per anno di attesa, ma al massimo del 50 per cento. Queste due riduzioni della base di calcolo non riguardano soltanto l'imposta federale diretta, ma dovranno essere riprese anche nella legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Il Consiglio federale ha adottato in data odierna il pertinente disegno di legge e il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento.
Le partecipazioni dei collaboratori in quanto componenti del salario hanno assunto un'importanza sempre maggiore. Il disegno di legge ha lo scopo di fissare chiare basi giuridiche per l'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali partecipazioni. I vantaggi valutabili in denaro corrispondono al valore venale delle partecipazioni dei collaboratori diminuito, se del caso, del prezzo di acquisto. A dipendenza del genere di partecipazione dei collaboratori il momento dell'imposizione varia:
Azioni dei collaboratori
Sia le azioni dei collaboratori liberamente disponibili sia quelle bloccate sono imposte al momento dell'acquisizione. Data l'indisponibilità delle azioni dei collaboratori bloccate, il loro valore venale è ridotto del sei per cento annuo, ma al massimo per dieci anni. Questa importante riduzione della base di calcolo non sarà applicabile soltanto all'imposta federale diretta, ma anche alle imposte cantonali attraverso la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.
Opzioni dei collaboratori
Per le opzioni dei collaboratori quotate in borsa, che sono liberamente disponibili o esercitabili, i vantaggi valutabili in denaro sono imponibili al momento dell'acquisizione. Le opzioni non quotate in borsa o bloccate saranno invece d'ora in poi imponibili al momento del loro esercizio. In tal modo, il valore di queste opzioni non dovrà più essere calcolato secondo formule complicate di matematica finanziaria. Ai fini del calcolo dell'imposta, il vantaggio valutabile in denaro conseguito al momento dell'esercizio dell'opzione sarà ridotto del dieci per cento per ogni anno di attesa ma al massimo del 50 per cento. Questa normativa non concerne solo l'imposta federale diretta, ma anche quella cantonale attraverso la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.
Estensione dell'imposizione alla fonte
Il titolare delle opzioni dei collaboratori non quotate in borsa o bloccate può essere domiciliato o esercitare un'attività lucrativa in qualsiasi Paese durante il periodo che intercorre tra l'assegnazione e l'esercizio delle opzioni. Se durante il suddetto periodo il beneficiario è stato domiciliato in Svizzera, il nostro Paese ha il diritto di imporre proporzionalmente il vantaggio valutabile in denaro. Se al momento dell'esercizio il beneficiario vive all'estero, la società svizzera deve versare una quota proporzionale dell'imposta (la cosiddetta imposta alla fonte). In linea con le raccomandazioni dell'OCSE, tale quota corrisponde alla durata dell'attività esercitata in Svizzera dal collaboratore rispetto all'intero periodo intercorso tra l'assegnazione dell'opzione e la nascita del diritto all'esercizio. Per l'imposta federale diretta, le società devono versare un'imposta alla fonte dell'11,5 per cento. L'autonomia tariffaria consente ai Cantoni di stabilire liberamente l'aliquota dell'imposta alla fonte estesa. Con l'introduzione del diritto d'imposizione proporzionale, la Svizzera rinuncia alla sua insoddisfacente prassi attuale che consiste nell'imporre completamente o nel non imporre affatto le opzioni.
Ripercussioni sulla piazza svizzera a livello finanziario e di attrattiva
Le norme previste sono volte al promovimento dell'attrattiva della piazza svizzera. In particolare quella riguardante l'esenzione del 50 per cento del vantaggio valutabile in denaro al momento dell'esercizio delle opzioni dei collaboratori non quotate in borsa o bloccate. In tal modo, i collaboratori non saranno più tenuti a pagare le imposte sui vantaggi valutabili in denaro che non hanno potuto realizzare a causa di un successivo crollo del corso delle azioni. Inoltre, il disegno di legge pone sullo stesso piano le società di recente costituzione - le cosiddette società start-up - e le società già affermate. Il personale delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni verrà sgravato dai lavori di valutazione e di analisi dei piani di partecipazione dei collaboratori. Proprio in questi tempi in cui le decisioni imprenditoriali devono essere prese rapidamente, anche le autorità possono fornire un contributo all'attrattiva della piazza svizzera fornendo con celerità le informazioni giuridicamente vincolanti. Visto che non esistono rilevamenti statistici in merito a questo progetto, le ripercussioni finanziarie non sono prevedibili.
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