Eidg. Finanz Departement (EFD)
Revisione parziale dell'ordinanza sul personale federale e adeguamento del piano sociale
Berna (ots)
22 dic 2004 (DFF) L'ordinanza sul personale federale e il piano sociale per l'Amministrazione federale sono stati adeguati. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2005.
L'ordinanza sul personale federale (OPers) è entrata in vigore il 1° gennaio 2002 contestualmente alla legge sul personale federale (LPers). Essa disciplina i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale. La legge e lordinanza hanno abolito il diritto dei funzionari e posto fine alla loro nomina per un periodo di quattro anni.
Le associazioni del personale sono state consultate e hanno accolto favorevolmente le modifiche.
Ordinanza sul personale federale, articolo 52 a
L'articolo 52 a prevede che lo stipendio sia garantito per due anni in caso di inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio. Se l'impiegato è inquadrato in una classe inferiore di stipendio dopo il compimento del 55° anno di età, la garanzia dello stipendio si estende sino al pensionamento. In entrambi i casi, non viene più versata alcuna indennità di rincaro.
Ordinanza sul personale federale, articolo 79
In caso di disdetta da parte del Consiglio federale a causa della cessazione di una collaborazione proficua i direttori degli Uffici ricevono quale indennità uno stipendio annuale anziché sino a tre stipendi annuali come sinora.
Ordinanza sul personale federale, articolo 116a (nuovo)
I quadri di grado più elevato che al 1° giugno 2003 (data di entrata in vigore dei nuovi piani di previdenza di PUBLICA) hanno raggiunto il 55° anno di età ricevono eventuali aumenti salariali sotto forma di un'indennità speciale. Questa indennità è assicurata nel piano complementare (primato dei contributi).
Piano sociale del febbraio 2002 per l'Amministrazione federale
Una nuova funzione è ritenuta ragionevole se è inquadrata al massimo in tre classi di stipendio inferiori rispetto alla precedente e se la durata del tragitto da porta a porta per recarsi al nuovo posto di lavoro con i trasporti pubblici non eccede le due ore.
La garanzia dello stipendio in caso di riduzione del grado di occupazione è ridotta da 2 anni a 9 mesi.
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Thierry Borel, Ufficio federale del personale, tel. 031 322 62 11 Corinne Raschlé, Ufficio federale del personale, tel. 031 322 62 30
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