Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Prolungamento del periodo d'indennizzazione in caso di lavoro ridotto
Berna (ots)
Il 28 maggio 2003 il Consiglio federale ha deciso di prolungare di 6 mesi il periodo d'indennizzazione in caso di lavoro ridotto portandolo di nuovo da 12 a 18 mesi. Con ciò egli intende tener conto del ritardo della ripresa congiunturale rispetto alle previsioni. Una tale decisione è stata possibile grazie a una disposizione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Il prolungamento della durata massima delle indennità per lavoro ridotto non induce le imprese a licenziare, permettendo loro di trattenere collaboratori specializzati. I lavoratori restano integrati nell'azienda, sono coperti sul piano sociale e non vanno a ingrossare le fila dei disoccupati.
Grazie a una durata piú lunga dell'indennizzazione le imprese con solide basi strutturali hanno finalmente la possibilità di far fronte al momentaneo calo congiunturale, e possono cosí approfittare della successiva ripresa economica.
Il prolungamento del periodo di indennizzazione costituisce una soluzione transitoria poiché non deve ostacolare gli adeguamenti strutturali. Per tale motivo è limitata nel tempo, fino al 31 marzo 2004.
Informazioni: Hans-Peter Egger, seco, Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, tel. 031 324 02 17