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Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

Entrata in vigore della legge federale LADI e adozione dell'ordinanza di esecuzione

Berna (ots)

Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha
fissato al 1° luglio 2003 l'entrata in vigore della legge 
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e 
l'indennità per insolvenza, modificata il 22 marzo 2002 e accettata 
nella votazione popolare del 24 novembre 2002. Inoltre, ha adottato 
la relativa ordinanza d'esecuzione (OADI). Le principali modifiche 
introdotte dalla nuova regolamentazione sono le seguenti: Ritorno ad 
un'aliquota di contribuzione ordinaria del 2%, alla quale viene 
aggiunta una partecipazione finanziaria della Confederazione e dei 
Cantoni, indipendente dai cicli congiunturali; Passaggio a un 
periodo minimo di contribuzione di dodici mesi; Prolungamento dei 
termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo 
di contribuzione dopo l'avvio di un'attività indipendente o un 
periodo educativo; Computo delle indennità di partenza; Assunzione 
di un terzo del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni non professionali; Passaggio del numero massimo di 
indennità giornaliere concesse da 520 a 400, ad eccezione delle 
persone con più di 55 anni che possono comprovare un periodo di 
contribuzione di 18 mesi o delle persone che beneficiano di una 
rendita AI; Possibilità di aumentare di 120 unità il numero massimo 
di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione 
elevata e partecipazione alle spese da parte dei Cantoni nella 
misura del 20 per cento; Aumento a 44 del numero di indennità 
giornaliere in caso di incapacità al lavoro per malattia, infortunio 
o gravidanza nonché disciplinamento separato del diritto 
all'indennità in caso di incapacità lavorativa dopo un parto; 
Passaggio da 60 a 90 del numero di indennità giornaliere per gli 
assicurati che intendono intraprendere un'attività indipendente; 
Promozione della collaborazione interistituzionale; Ad eccezione 
delle disposizioni relative all'aliquota di contribuzione, che 
entreranno in vigore il 1° gennaio 2004, le nuove disposizioni della 
LADI e dell'OADI entreranno in vigore il 1° luglio 2003 e saranno 
applicabili, a partire da tale data, a tutti gli assicurati. La LADI 
non prevede infatti disposizioni transitorie per quanto concerne 
l'indennità degli assicurati.
Informazioni:
Dominique Babey,
seco,
Direzione del lavoro,
capo del campo di prestazioni Mercato del lavoro e assicurazione 
contro la disoccupazione,
tel. 031 322 22 73
Hans-Peter Egger,
seco,
Direzione del lavoro,
capo del servizio giuridico del campo di prestazioni Mercato del 
lavoro e assicurazione contro la disoccupazione,
tel. 031 324 02 17

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