Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Entrata in vigore della legge federale LADI e adozione dell'ordinanza di esecuzione
Berna (ots)
Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio 2003 l'entrata in vigore della legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza, modificata il 22 marzo 2002 e accettata nella votazione popolare del 24 novembre 2002. Inoltre, ha adottato la relativa ordinanza d'esecuzione (OADI). Le principali modifiche introdotte dalla nuova regolamentazione sono le seguenti: Ritorno ad un'aliquota di contribuzione ordinaria del 2%, alla quale viene aggiunta una partecipazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni, indipendente dai cicli congiunturali; Passaggio a un periodo minimo di contribuzione di dodici mesi; Prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione dopo l'avvio di un'attività indipendente o un periodo educativo; Computo delle indennità di partenza; Assunzione di un terzo del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali; Passaggio del numero massimo di indennità giornaliere concesse da 520 a 400, ad eccezione delle persone con più di 55 anni che possono comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi o delle persone che beneficiano di una rendita AI; Possibilità di aumentare di 120 unità il numero massimo di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata e partecipazione alle spese da parte dei Cantoni nella misura del 20 per cento; Aumento a 44 del numero di indennità giornaliere in caso di incapacità al lavoro per malattia, infortunio o gravidanza nonché disciplinamento separato del diritto all'indennità in caso di incapacità lavorativa dopo un parto; Passaggio da 60 a 90 del numero di indennità giornaliere per gli assicurati che intendono intraprendere un'attività indipendente; Promozione della collaborazione interistituzionale; Ad eccezione delle disposizioni relative all'aliquota di contribuzione, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2004, le nuove disposizioni della LADI e dell'OADI entreranno in vigore il 1° luglio 2003 e saranno applicabili, a partire da tale data, a tutti gli assicurati. La LADI non prevede infatti disposizioni transitorie per quanto concerne l'indennità degli assicurati.
Informazioni: Dominique Babey, seco, Direzione del lavoro, capo del campo di prestazioni Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, tel. 031 322 22 73
Hans-Peter Egger, seco, Direzione del lavoro, capo del servizio giuridico del campo di prestazioni Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, tel. 031 324 02 17