Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
EVD: Decisa lentrata in vigore della legge federale sulla promozione dellalloggio
Berna (ots)
Il 19 agosto 2003, il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore il 1° ottobre 2003 la legge federale del 21 marzo 2003 che promuove unofferta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (legge sulla promozione dellalloggio, LPA) e la modifica del 21 marzo 2003 della legge che promuove la costruzione dabitazioni e laccesso alla loro proprietà (LCAP). Il termine di referendum, fissato al 10 luglio 2003, è trascorso inutilizzato. Mediante la LPA la Confederazione si prefigge di promuovere lofferta di alloggi a pigioni e prezzi moderati nonché lacquisto o il rinnovo di abitazioni in proprietà mediante mutui senza interessi o a saggi dinteresse favorevoli. Se, tuttavia, le Camere federali accoglieranno il programma di sgravio 2003 proposto dal Consiglio federale, gli articoli 12 e 24 LPA, che costituiscono la base legale dei mutui diretti, non saranno applicati fino alla fine del 2008. Non sono invece toccate dal programma di sgravio le altre misure previste dalla legge, ovvero gli aiuti indiretti per gli imprenditori che dispongono di capitali propri limitati (fideiussioni e fideiussioni al regresso), gli aiuti alle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni e il sostegno alle attività di ricerca nel settore dellalloggio. Con lentrata in vigore della LPA, lUfficio federale delle abitazioni si assume inoltre per il 1° gennaio 2004 lamministrazione dei mutui accordati in virtù del decreto federale del 7 ottobre 1947 inteso a promuovere la costruzione di alloggi per il personale della Confederazione.
Agli impegni assunti nel corso degli ultimi 25 continueranno ad essere applicate le disposizioni della LCAP in virtù della quale, tuttavia, non verrà più accordato alcun nuovo aiuto federale. A seguito della modifica della LCAP, la Confederazione rinuncia ad anticipazioni e interessi, ancora dovuti dopo 30 anni per gli oggetti locativi, sempre che non siano divenuti esigibili a quel momento sulla base del piano di finanziamento e dammortamento. In casi particolari è inoltre previsto che, di comune accordo con le parti, si ponga anticipatamente fine allaiuto federale accordato in virtù della LCAP.
Informazioni: Ufficio federale delle abitazioni, Ernst Hauri, tel.: 032 / 6549182