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Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

EVD: Agricoltura: le perdite causate dalla siccità vengono compensate

Berna (ots)

Gli agricoltori, che hanno dovuto ridurre i loro
effettivi di animali del 10 per cento o in misura ancor maggiore a 
causa della siccità, vedranno compensata la rispettiva perdita di 
pagamenti diretti previa deduzione di una franchigia. In data 
odierna, il Consiglio federale ha varato la corrispondente ordinanza 
che entrerà in vigore in data 15 novembre 2003. L’ordinanza sulla 
siccità costituisce la base legale anche relativamente ai mutui a 
titolo di aiuto per la conduzione aziendale dettati dalla siccità. 
Gli agricoltori che hanno dovuto vendere animali da reddito che 
consumano foraggio grezzo (UBGFG) a causa della siccità, hanno visto 
ridursi l’effettivo di bestiame determinante per l’importo dei 
pagamenti diretti. A causa di ciò, il prossimo anno tali gestori 
possono subire importanti perdite di contributi. Per evitare quanto 
più possibile tale evoluzione negativa, nell’ordinanza sulla siccità 
il Consiglio federale ha stabilito che i Cantoni, su domanda, 
concedano i contributi relativi alle UBGFG in base al numero di 
animali detenuti nel 2003. A tal fine, è però necessario adempiere 
le condizioni seguenti: l’effettivo di animali dev’essere stato 
ridotto a causa della siccità e della conseguente penuria di 
foraggio grezzo del 10 per cento o più ma di almeno 2 UBGFG, le 
condizioni dell’azienda nel 2004 non devono essere cambiate in modo 
sostanziale rispetto all’anno precedente ed inoltre i pagamenti 
diretti non devono vedersi ridotti o negati a causa del reddito o 
della sostanza imponibili.
In ragione del fatto che l’agricoltura è per natura confrontata al 
rischio insito nelle condizioni meteorologiche, non viene concessa 
la totalità dell’importo dell’anno precedente. Gli agricoltori 
devono contribuire con una franchigia del 10 per cento, tuttavia di 
2’000 franchi al massimo.
Giusta l’ordinanza sulla siccità, le aziende che, conseguentemente 
alla siccità, comprovano perdite di raccolto o costi supplementari 
per un importo totale di almeno 10’000 franchi possono inoltrare una 
domanda al Cantone alfine di ricevere un mutuo a titolo di aiuto per 
la conduzione aziendale. Le normali flessioni del raccolto non sono 
considerate come perdite. Per costi supplementari si considerano in 
particolare gli acquisti eccezionali di foraggio, i compensi per il 
foraggiamento e le spese per l’acqua.
I provvedimenti decisi nel quadro dell’ordinanza sulla siccità non 
comportano alcun onere supplementare relativamente al preventivo per 
gli anni 2003 e 2004.
Informazioni:
Ufficio federale dell’agricoltura,
Sezione Pagamenti diretti generali,
Daniel Meyer, tel. 323 53 34

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