Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
EVD: Agricoltura: le perdite causate dalla siccità vengono compensate
Berna (ots)
Gli agricoltori, che hanno dovuto ridurre i loro effettivi di animali del 10 per cento o in misura ancor maggiore a causa della siccità, vedranno compensata la rispettiva perdita di pagamenti diretti previa deduzione di una franchigia. In data odierna, il Consiglio federale ha varato la corrispondente ordinanza che entrerà in vigore in data 15 novembre 2003. Lordinanza sulla siccità costituisce la base legale anche relativamente ai mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale dettati dalla siccità. Gli agricoltori che hanno dovuto vendere animali da reddito che consumano foraggio grezzo (UBGFG) a causa della siccità, hanno visto ridursi leffettivo di bestiame determinante per limporto dei pagamenti diretti. A causa di ciò, il prossimo anno tali gestori possono subire importanti perdite di contributi. Per evitare quanto più possibile tale evoluzione negativa, nellordinanza sulla siccità il Consiglio federale ha stabilito che i Cantoni, su domanda, concedano i contributi relativi alle UBGFG in base al numero di animali detenuti nel 2003. A tal fine, è però necessario adempiere le condizioni seguenti: leffettivo di animali devessere stato ridotto a causa della siccità e della conseguente penuria di foraggio grezzo del 10 per cento o più ma di almeno 2 UBGFG, le condizioni dellazienda nel 2004 non devono essere cambiate in modo sostanziale rispetto allanno precedente ed inoltre i pagamenti diretti non devono vedersi ridotti o negati a causa del reddito o della sostanza imponibili.
In ragione del fatto che lagricoltura è per natura confrontata al rischio insito nelle condizioni meteorologiche, non viene concessa la totalità dellimporto dellanno precedente. Gli agricoltori devono contribuire con una franchigia del 10 per cento, tuttavia di 2000 franchi al massimo.
Giusta lordinanza sulla siccità, le aziende che, conseguentemente alla siccità, comprovano perdite di raccolto o costi supplementari per un importo totale di almeno 10000 franchi possono inoltrare una domanda al Cantone alfine di ricevere un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale. Le normali flessioni del raccolto non sono considerate come perdite. Per costi supplementari si considerano in particolare gli acquisti eccezionali di foraggio, i compensi per il foraggiamento e le spese per lacqua.
I provvedimenti decisi nel quadro dellordinanza sulla siccità non comportano alcun onere supplementare relativamente al preventivo per gli anni 2003 e 2004.
Informazioni: Ufficio federale dellagricoltura, Sezione Pagamenti diretti generali, Daniel Meyer, tel. 323 53 34