Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
EVD: Disposizioni desecuzione per la concretizzazione della Politica agricola 2007
Berna (ots)
In data odierna il Consiglio federale ha varato le disposizioni desecuzione relative alla Politica agricola 2007 e ha deciso lentrata in vigore della maggior parte delle modifiche al 1° gennaio 2004. Con ladeguamento di 42 ordinanze si concretizzano le indicazioni legali e finanziarie del Parlamento. La Politica agricola 2007 ottimizza i provvedimenti di politica agricola affinché si possano affrontare nel modo migliore le nuove sfide e sviluppare la competitività dellagricoltura e del settore agroalimentare svizzeri. Inoltre, in numerosi settori semplifica lattività amministrativa. Cantoni, partiti politici ed organizzazioni interessate hanno dovuto esprimersi in merito a 42 ordinanze relative alla legge sullagricoltura, alla legge sulle epizoozie e alla legge sulla protezione degli animali. In particolare, sono stati discussi ampiamente ed in modo controverso i criteri di entrata in materia per il diritto ai pagamenti diretti e agli aiuti agli investimenti: il Consiglio federale ha trovato soluzioni intermedie sia per il calcolo delle unità standard di manodopera (USM) che per gli importi deducibili dal reddito e dalla sostanza nonché per le esigenze in materia di formazione.
Uno degli elementi principali delle disposizioni desecuzione è composto dai dettagli concernenti la vendita allasta che sarà introdotta progressivamente, a partire dal 2005, dei contingenti doganali del bestiame da macello e della carne. Nellordinanza sul contingentamento lattiero è disciplinata la procedura che devono seguire le organizzazioni di categoria per adeguare autonomamente i loro quantitativi di contingente. Quale conseguenza delle riduzioni del preventivo per il sostegno al prezzo del latte, dal 1° maggio 2004 il supplemento per la trasformazione del latte in formaggio viene ridotto di un centesimo a 19 centesimi.
Nellambito della frutticoltura e della viticoltura sono state fissate le condizioni e i contributi a favore della riconversione della produzione. I provvedimenti volti a migliorare le strutture sono stati ampliati e definiti, inoltre sono stati stabiliti i criteri di entrata in materia ed i contributi. Per attutire le conseguenze degli inevitabili adeguamenti vi è la possibilità di nuovi aiuti di riqualificazione e di conversione dei debiti attraverso mutui di aiuto per la conduzione aziendale. Nel diritto fondiario rurale è stata raggiunta unarmonizzazione con il diritto agricolo e il diritto sullaffitto agricolo grazie allintroduzione delle USM.
Contemporaneamente al pacchetto dordinanze, il DFE ha varato due ordinanze dipartimentali (agricoltura biologica, aiuti per i latticini).
Le ordinanze (versione provvisoria, non pubblicata) sono a disposizione sin dora al sito Internet www.blw.admin.ch nella rubrica Fascicoli / Politica agricola 2007.
Informazioni: Ufficio federale dellagricoltura, Sezione Informazione, Jürg Jordi, 031 322 81 28