Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Nuovo prolungamento della durata massima dell'indennità per lavoro ridotto
Berna (ots)
Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di prolungare nuovamente di sei mesi il periodo di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto, portandolo da 12 a 18 mesi. Tale prolungamento è limitato nel tempo, ossia fino al 30 giugno 2004. La deduzione di un giorno del periodo di attesa rimane applicabile. La decisione del Consiglio federale corrisponde all'intento del legislatore, in un periodo congiunturale difficile, di sgravare finanziariamente i datori di lavoro al fine di evitare licenziamenti. Ciò comporterà costi supplementari per l'assicurazione contro la disoccupazione in materia di indennità per lavoro ridotto; tali costi saranno però compensati dal risparmio in termini di indennità di disoccupazione versate grazie ai licenziamenti evitati. Tale misura è stata introdotta per la prima volta il 1° ottobre 2002 ed è valida fino al 31 marzo 2004.
La modifica decisa entra in vigore il 1° aprile 2004.
Informazioni: Hans-Peter Egger, seco, Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione, tel. 031 324 02 17