Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
EVD: Ordinanza sullabbandono anticipato del contingentamento lattiero
Berna (ots)
In data odierna il Consiglio federale ha deciso la modifica di 13 ordinanze in materia agricola in vista della concretizzazione della Politica agricola 07 e dellattuazione dei tagli al preventivo. La principale novità riguarda la regolamentazione dellabbandono anticipato del contingentamento lattiero. Lanno scorso il Parlamento ha deciso di smantellare il contingentamento lattiero. Tale decisione è la conseguenza logica di una politica lattiera incentrata sul mercato. Laddove possibile occorre ridurre le distorsioni della produzione e dello smercio. Con lordinanza sullabbandono anticipato del contingentamento lattiero (OACL) vengono create le disposizioni desecuzione per labbandono anticipato, ovvero per il periodo di transizione tra il 1° maggio 2006 e la soppressione totale del contingentamento lattiero il 30 aprile 2009. In questo triennio coesisteranno due sistemi diversi di provvedimenti tesi ad orientare la produzione. Grazie alle disposizioni transitorie i produttori lattieri che opteranno per labbandono anticipato beneficeranno di costi alla produzione più bassi e di un maggior margine imprenditoriale. Durante i tre anni in questione, tuttavia, saranno soggetti ad alcune restrizioni onde evitare un aumento incontrollato dei quantitativi di latte. Possono abbandonare il contingentamento lattiero i produttori membri di unorganizzazione di categoria, di unorganizzazione di produttori o di unorganizzazione produttori-valorizzatori. Dal canto loro, le organizzazioni devono adempiere le esigenze poste dallordinanza. Le restrizioni sono state fissate cosicché labbandono anticipato rappresenti una vera e propria opportunità per tutti questi tipi di organizzazione. Tuttavia ciascun produttore lattiero sceglie liberamente se abbandonare il contingentamento lattiero; nessuno può esservi costretto.
Con la modifica dellordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL), inoltre, il Consiglio federale ha ridotto da 19 a 18 centesimi al chilogrammo il supplemento per il latte trasformato in formaggio al 1° maggio 2005. Con effetto alla stessa data, il DFE ha adeguato gli aiuti per i latticini al credito per il 2005, comprese le riduzioni previste dal programma di sgravio 03.
Il Consiglio federale ha altresì ridotto di 3 franchi al quintale i prezzi soglia per i cereali da foraggio e di 1 franco al quintale quelli per gli alimenti proteici per animali, con effetto al 1° luglio 2005. I prezzi soglia sono determinanti per fissare i dazi. Laliquota di dazio applicata ai cereali panificabili importati nel quadro del contingente doganale viene ridotta di 3 franchi al quintale. Tale riduzione comporta un ribasso dei prezzi dei cereali panificabili e da foraggio, nonché dei prezzi di farina e alimenti per animali. In tal modo viene migliorata la competitività della produzione animale ed inoltre le panetterie possono beneficiare di prezzi più vantaggiosi delle materie prime. Sono da attendersi altre riduzioni di prezzo. Le richieste in merito ad una compensazione mediante i pagamenti diretti sono esaminate in relazione allintroduzione di un premio per vacca lattiera che non incide sui costi.
La nuova ordinanza sui contributi ai costi per leliminazione dei rifiuti di origine animale entrerà in vigore il 1° gennaio 2005. I detentori di animali, in futuro, riceveranno un contributo di 25 franchi per animale per ogni nascita o macellazione registrata nella banca dati sul traffico di animali (BDTA). Per gli ovini, i caprini ed i suini un contributo di 4.50 franchi verrà versato al macello.
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Informazioni: Ufficio federale dellagricoltura, Divisione principale Produzione e affari internazionali, Jacques Chavaz, Direttore supplente, 031 322 25 02