Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Avviata l'audizione in merito all'ordinanza sulla coesistenza
Berna (ots)
Mediante l'ordinanza sulla coesistenza si intende concretizzare i requisiti per la coltivazione di piante transgeniche nonché la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati (OGM) ancorata nella legge sull'ingegneria genetica. Parallelamente a ciò viene modificata l'ordinanza sulle sementi. In data odierna il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha avviato l'audizione in merito al disegno dell'ordinanza sulla coesistenza. La legge sull'ingegneria genetica statuisce che l'impiego di OGM è possibile a condizione che non pregiudichi la produzione di prodotti senza OGM. È consentita soltanto la coltivazione di OGM autorizzati. Il titolare di una simile autorizzazione è tenuto a informare i contadini sull'impiego di piante transgeniche. Nell'ordinanza sulla coesistenza tale obbligo è concretizzato come segue: il richiedente di un'autorizzazione deve comprovare, sulla base di studi scientifici, l'impollinazione incrociata su superfici coltivate con piante non modificate geneticamente. Affinché il suo prodotto possa essere utilizzato, il richiedente deve prescrivere in modo vincolante al contadino di rispettare una distanza d'isolamento. Per distanza d'isolamento si intende lo spazio tra un campo sul quale sono coltivati vegetali transgenici e un campo limitrofo messo a piante convenzionali. Tale distanza dipende anche dalle caratteristiche biologiche della specie vegetale. Essa va fissata in modo che un'eventuale contaminazione da OGM del raccolto del campo limitrofo messo a piante convenzionali sia inferiore allo 0,5 per cento. Se l'impollinazione incrociata ai bordi del campo è inferiore allo 0,5 per cento, il tasso di ibridazione medio è decisamente inferiore a tale percentuale, in quanto diminuisce con l'aumento della distanza dalla fonte pollinica.
Spetta quindi al titolare dell'autorizzazione istruire correttamente i contadini. Le Autorità verificano la plausibilità degli studi scientifici inoltrati e delle istruzioni, richiedendo, se necessario, le debite correzioni.
L'ordinanza sulla coesistanza concretizza pure altri requisiti per la coltivazione di piante transgeniche e per l'impiego del relativo raccolto nell'azienda agricola. I contadini sono tenuti a rispettare le istruzioni dei titolari dell'autorizzazione, a separare i flussi di merci, a contrassegnare i prodotti contenenti OGM, a fornire agli acquirenti di simili prodotti indicazioni scritte al riguardo e a documentarne l'utilizzo. Ciò dovrebbe garantire la libertà di scelta dei consumatori.
Informazioni: Ufficio federale dell'agricoltura, Jacques Morel, vicedirettore, tel. 031 322 25 03