Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Divieto di detenzione dei volatili all'aperto
Berna (ots)
Il Consiglio federale ha deciso oggi di vietare fino al 15 dicembre 2005 la detenzione dei volatili all'aperto in tutta la Svizzera. Durante questo periodo sono anche vietati i mercati e le esposizioni di volatili. Questa misura preventiva si prefigge di impedire che gli uccelli migratori introducano la peste aviare (influenza aviare) nel patrimonio avicolo svizzero. Il Consiglio federale ha emanato oggi un'ordinanza che istituisce misure preventive urgenti destinati ad impedire l'introduzione della peste aviare in Svizzera. A partire da martedì 25 ottobre 2005, i volatili (polli, tacchini, faraone, pernici, fagiani, quaglie, anatre, oche, struzzi e altri ratiti) potranno essere detenuti unicamente in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi, come ad esempio aree con clima esterno per la detenzione del pollame, muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscano l'intrusione di altri uccelli. Questo divieto è in vigore fino al 15 dicembre 2005 e si applica sia al pollame da reddito che a quello ornamentale e da riproduzione. Dopo il 15 dicembre 2005, il numero di uccelli migratori provenienti dall'Europa dell'Est dovrebbe diminuire.
Qualora non fosse possibile detenere gli animali nella stalla o in un luogo chiuso con tettoia, se il caso lo giustifica il veterinario cantonale può autorizzare delle deroghe al divieto di detenzione dei volatili all'aperto. Le aziende alle quali è concessa tale deroga saranno comunque tenute sotto stretta sorveglianza veterinaria.
Durante il periodo summenzionato saranno anche vietati i mercati, le esposizioni di volatili e altre manifestazioni analoghe. Il Consiglio federale impone anche un obbligo di registrazione delle aziende detentrici di volatili: chi detiene questi animali deve annunciarsi entro una settimana dall'entrata in vigore dell'ordinanza al servizio designato dal veterinario cantonale. L'obbligo non si applica alle aziende che, nell'ambito del censimento degli animali 2005, hanno notificato il proprio effettivo avicolo alle autorità d'esecuzione cantonali in materia di pagamenti diretti.
Si garantirà che i detentori non subiscano conseguenze nel pagamento diretto a causa di questo divieto temporaneo. Malgrado queste misure preventive non è necessario modificare la dichiarazione dei prodotti biologici e di quelli da allevamento all'aperto.
Emanando questa ordinanza, il Consiglio federale ha tenuto conto della nuova dimensione del rischio sanitario e il divieto imposto costituisce dunque una misura preventiva per proteggere il patrimonio avicolo svizzero.
Informazioni: Marcel Falk, Comunicazione UFV, 031 323 84 96